Incarto n. 10.2007.355 DA 2685/2007
Bellinzona 5 marzo 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, zona denominata __________, in data __________, tagliando un albero di noce, danneggiato una cosa di proprietà di CIVI 1 (ora CIVI 1);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2685/2007 di data 27 agosto 2007 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.00 (milleduecento), corrispondente a 20
(venti) aliquote da fr. 60.00 (sessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 50.00. 5. La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente
natura.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 marzo 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la parte civile signor CIVI 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Trattasi di un reato di poca entità?
3. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106, 144 cpv. 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di danneggiamento (reato di poca entità) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2685/2007 del 27 agosto 2007.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale