Incarto n. 10.2007.326 DA 2318/2007
Bellinzona 25 febbraio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. violazione di domicilio,
per essersi introdotto con la forza e contro la volontà dell’avente diritto nell’appartamento di CIVI 1, il 13.05.2007, a __________;
2. danneggiamento,
per avere, nelle circostanze riferite al punto precedente di questo decreto d’accusa, danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di CIVI 1, forzandone l’apertura con la forza;
3. minaccia,
per avere incusso timore in CIVI 1, inviandole, dopo i fatti descritti nei punti precedenti di questo decreto d’accusa, un (messaggio sms) contenente velate minacce per la sua incolumità fisica;
4. coazione,
per avere, il 07.05.2007, a __________, presso il parcheggio pubblico di Via __________, obbligato CIVI 1 ad intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con la forza di partire;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 180, 181 e 186 CP; richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 luglio 2007 n. 2318/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un per periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 16.10.2006, ma prolunga il periodo di prova di 18 (diciotto) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
5. Per qualsiasi pretesa la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile (art. 69 o 70 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 luglio 2007;
indetto il dibattimento 25 febbraio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio 2008, non è comparso, mentre la parte civile non si è presentata e il Procuratore pubblico, con lettera 21 dicembre 2007, ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di:
1.1. violazione di domicilio,
per essersi introdotto con la forza e contro la volontà dell’avente diritto nell’appartamento di CIVI 1, il 13.05.2007, a __________?
1.2. Danneggiamento,
per avere, nelle circostanze riferite al punto precedente di questo decreto d’accusa, danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di CIVI 1, forzandone l’apertura con la forza?
1.3. Minaccia,
per avere incusso timore in CIVI 1, inviandole, dopo i fatti descritti nei punti precedenti di questo decreto d’accusa, un messaggio sms contenente velate minacce per la sua incolumità fisica?
1.4. Coazione,
per avere, il 07.05.2007, a __________, presso il parcheggio pubblico di Via __________, obbligato CIVI 1 ad intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con la forza di partire?
2. In caso di risposta affermativa a uno o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16.10.2006?
5. Il giudizio sugli oneri processuali e le pretese di parte civile.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106, 144, 180, 181 e 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 273 segg., 277 segg. CPP,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di:
1. violazione di domicilio,
per essersi introdotto con la forza e contro la volontà dell’avente diritto nell’appartamento di CIVI 1, il 13.05.2007, a __________;
2. danneggiamento,
per avere, nelle circostanze riferite al punto precedente di questo decreto d’accusa, danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di CIVI 1, forzandone l’apertura con la forza;
3. minaccia,
per avere incusso timore in CIVI 1, inviandole, dopo i fatti descritti nei punti precedenti di questo decreto d’accusa, un messaggio sms contenente velate minacce per la sua incolumità fisica;
4. coazione,
per avere, il 07.05.2007, a __________, presso il parcheggio pubblico di Via __________, obbligato CIVI 1 ad intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con la forza di partire;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 2400.00 (duemilaquattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 300.00 (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16.10.2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 (diciotto) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
Conferma il rinvio della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per ogni sua pretesa.
Le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato
in contumacia è stato avvertito della sua facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale