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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.08.2008 10.2007.272

22 août 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·847 mots·~4 min·4

Résumé

Effettuare dei prelevamenti da un conto corrente postale appartenente a terzi senza autorizzato del titolare

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.272 DA 1888/2007

Bellinzona 22 agosto 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1  

detenuto                          dal 15 ottobre 2004 al 28 ottobre 2004

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,

                                        per avere, al fine di procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto, effettuato, a __________ in data __________ e a __________ in data __________4, senza essere autorizzato dalla titolare, LESA 1 due prelievi da fr. 300.- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 giugno 2007 n. DA 1888/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.00 (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.00 (trenta), da dedursi il carcere preventivo sofferto. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.  Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 giugno 2007;

indetto                               il dibattimento 22 settembre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, il di lui difensore e l’interprete __________, mentre la parte lesa e il Procuratore pubblico non hanno partecipato al dibattimento, quest’ultimo come da comunicazione 9 aprile 2008, mediante la quale postulava la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, avv. DI 1, il quale postula il proscioglimento del suo cliente per le seguenti ragioni: non sussiste appropriazione indebita, poiché l’imputato era autorizzato a usare la Post Card consegnatagli dalla signora LESA 1; se non era autorizzato, allora egli aveva agito in preda ad un’incomprensione sulla possibilità di servirsi della consistenza del conto depositato alla Posta, detenuto dalla madre della sua amica e per questo non deve essere punito; infine, se egli fosse stato autorizzato ed avesse ecceduto nell’usare tali beni patrimoniali, allora il suo assistito non dovrebbe essere condannato, siccome difetterebbe nella specie una valida querela (cfr. art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP); inoltre, visto l’importo di fr. 300.- eventualmente entrante in considerazione, il reato in questione sarebbe una contravvenzione, la quale necessita pure per il suo esame di una valida querela (cfr. art. 172ter CP). Infine, il difensore chiede la rifusione di ripetibili, e presenta la nota professionale delle sue prestazioni profuse nell’ambito dell’intero procedimento penale;

sentito                               per ultimo l'accusat (art. 252 CPP), il quale si rimette al prudente giudizio di questo Pretore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        Preliminarmente in ordine

                                 1.     Nel presente procedimento si è o meno in presenza di una valida querela ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP?

                                        Nel merito

                                 1.     È ACCU 1, , autore colpevole di appropriazione indebita,

                                        per avere, al fine di procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto, effettuato, a __________ in data __________ e a __________ in data __________, senza essere autorizzato dalla titolare, LESA 1 due prelievi da fr. 300.- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena privativa della libertà, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena pecuniaria, può egli beneficiare della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 30 segg., 110 cpv. 2 e 138 cifra 1 cpv. 4 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiara                       1.  ACCU 1 , di cui al decreto di accusa n. 1888/2007 del 13 giugno 2007 relativamente al reato di appropriazione indebita ripetuta, è stralciato dai ruoli per mancanza di valida querela (art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP).

                                    2.  Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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