Incarto n. 10.2007.272 DA 1888/2007
Bellinzona 22 agosto 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
detenuto dal 15 ottobre 2004 al 28 ottobre 2004
prevenuto colpevole di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,
per avere, al fine di procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto, effettuato, a __________ in data __________ e a __________ in data __________4, senza essere autorizzato dalla titolare, LESA 1 due prelievi da fr. 300.- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 13 giugno 2007 n. DA 1888/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.00 (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.00 (trenta), da dedursi il carcere preventivo sofferto. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 giugno 2007;
indetto il dibattimento 22 settembre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, il di lui difensore e l’interprete __________, mentre la parte lesa e il Procuratore pubblico non hanno partecipato al dibattimento, quest’ultimo come da comunicazione 9 aprile 2008, mediante la quale postulava la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, avv. DI 1, il quale postula il proscioglimento del suo cliente per le seguenti ragioni: non sussiste appropriazione indebita, poiché l’imputato era autorizzato a usare la Post Card consegnatagli dalla signora LESA 1; se non era autorizzato, allora egli aveva agito in preda ad un’incomprensione sulla possibilità di servirsi della consistenza del conto depositato alla Posta, detenuto dalla madre della sua amica e per questo non deve essere punito; infine, se egli fosse stato autorizzato ed avesse ecceduto nell’usare tali beni patrimoniali, allora il suo assistito non dovrebbe essere condannato, siccome difetterebbe nella specie una valida querela (cfr. art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP); inoltre, visto l’importo di fr. 300.- eventualmente entrante in considerazione, il reato in questione sarebbe una contravvenzione, la quale necessita pure per il suo esame di una valida querela (cfr. art. 172ter CP). Infine, il difensore chiede la rifusione di ripetibili, e presenta la nota professionale delle sue prestazioni profuse nell’ambito dell’intero procedimento penale;
sentito per ultimo l'accusat (art. 252 CPP), il quale si rimette al prudente giudizio di questo Pretore;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Preliminarmente in ordine
1. Nel presente procedimento si è o meno in presenza di una valida querela ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP?
Nel merito
1. È ACCU 1, , autore colpevole di appropriazione indebita,
per avere, al fine di procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto, effettuato, a __________ in data __________ e a __________ in data __________, senza essere autorizzato dalla titolare, LESA 1 due prelievi da fr. 300.- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena privativa della libertà, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena pecuniaria, può egli beneficiare della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 30 segg., 110 cpv. 2 e 138 cifra 1 cpv. 4 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara 1. ACCU 1 , di cui al decreto di accusa n. 1888/2007 del 13 giugno 2007 relativamente al reato di appropriazione indebita ripetuta, è stralciato dai ruoli per mancanza di valida querela (art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP).
2. Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale