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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.07.2007 10.2007.27

6 juillet 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·996 mots·~5 min·6

Résumé

Spaventare la moglie alzando un pugnale tipo baionetta al suo indirizzo.

Texte intégral

LESA 1    

Incarto n. 10.2007.27 DA 4618/2006

Bellinzona 6 luglio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         minaccia,

                                        per avere il giorno 3 agosto 2006, a __________, usando un pugnale tipo baionetta, con lama di 14 cm e una lunghezza complessiva di 26 cm, alzando e vibrando l’arma al suo indirizzo, incusso grande spavento alla moglie LESA 1;

                                        reato previsto dall’art. 180 cpv. 2 richiamato l’art. 66ter CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 dicembre 2006 n. 4618/2006 del che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                           -    Ordina la confisca e la distruzione del pugnale BM sequestrato dalla Polizia all'accusato il 3.8.2006.

                                        -    Decreta non doversi procedere contro l’accusato per titolo di infrazione alla LF sulle Armi per insufficienza di prove non essendo sufficientemente descritto il genere del pugnale e le modalità del possesso.

                                        -    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CP, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CP.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2006;

indetto                              il dibattimento 6 luglio 2007, al quale hanno preso parte l’accusato e la sua patrocinatrice, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; da parte sua, la parte lesa, non ha fatto atto di comparsa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato                       dal Giudice, in via subordinata al capo d’imputazione proposto dal Procuratore, il reato di atti commessi in stato di irresponsabilità colposa (art. 263 CPS e art. 250 CPP);

sentito                              il difensore, DI 1, c/o studio legale __________, __________, , la quale evidenzia alcune discordanze tra la versione dei fatti resa dalla parte civile e quella del suo assistito, più attendibile. Inoltre, sostiene che i fatti commessi dall’imputato non configurerebbero una grave minaccia (la distanza tra l’accusato e la vittima era di almeno un metro; il coltello è stato mostrato per un breve istante; l’imputato non ha proferito verbo alcuno; ed egli aveva assunto un’elevata quantità di alcool), e che il prevenuto non aveva alcuna intenzione di colpire la moglie e farle del male. In sintesi, postula il proscioglimento del suo cliente e in via subordinata la riduzione della pena – comunque da commutare in sanzione pecuniaria, che dovrà tener conto della situazione finanziaria precaria del proprio patrocinato;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette a quanto affermato dalla sua patrocinatrice;

posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1, __________, autore colpevole di minaccia,

                                        per avere il giorno 3 agosto 2006, a __________, usando un pugnale tipo baionetta, con lama di 14 cm e una lunghezza complessiva di 26 cm, alzando e vibrando l’arma al suo indirizzo, incusso grande spavento alla moglie LESA 1?

                              1.1.     Trattasi invece di atti commessi in stato di irresponsabilità colposa ai sensi dell’art. 263 CPS?

                                 2.     In caso di risposta affermativa a uno dei quesiti precedenti, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

                                 4.     Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del pugnale BM sequestrato dalla Polizia all'accusato il 3.8.2006?

                                 5.     In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

                                 6.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss., 47 ss., 106, 180 cpv. 2 e 263 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di minaccia, art. 180 cpv. 2 CP,

                                        per avere il giorno 3 agosto 2006, a __________, usando un pugnale tipo baionetta, con lama di 14 cm e una lunghezza complessiva di 26 cm, vibrando l’arma al suo indirizzo, incusso grande spavento alla moglie LESA 1;

condanna                         ACCU 1, , , , , , , ,

                                        1.  alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 800.- (ottocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-  (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Ordina                              la confisca e la distruzione del pugnale BM sequestrato dalla Polizia all'accusato il 3.8.2006.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 __________,

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1000.00       totale

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