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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.02.2008 10.2007.248

14 février 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·767 mots·~4 min·3

Résumé

Offendere l'onore attraverso svariati epipeti

Texte intégral

LESA 1    

Incarto n. 10.2007.248 DA 1885/2007

Bellinzona 14 febbraio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         ingiuria,

                                        per avere, a __________ ripetutamente offeso l’onore di LESA 1 e meglio tacciandola con sms di data __________ troia e puttana, con sms di data __________ di “brutta troia e stupida” con sms di data __________ “di schizzata depressa” e nonché in data __________, sempre a __________, sputandole in faccia e tacciandola con gli epiteti di cui sopra;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 giugno 2007 n. 1885/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 240.-- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                              L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 giorni di detenzione del 19 maggio 2005 (vCPS) l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 giugno 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 14 febbraio 2008, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 dicembre 2007, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 42 cpv. 2 e 4, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1885/2007 del 11 giugno 2007;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 240.-- (duecentoquaranta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  300.00            multa

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  600.00            totale

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