Incarto n. 10.2007.238 DA 1739/2007
Bellinzona 18 dicembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Audi targata __________ alla velocità di 149 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, l’1 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. c ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno 2007 n. 1739/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- (ottanta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-- (settemiladuecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’100.-- (millecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (undici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (vCPS) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il 20 gennaio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 18 dicembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede una riduzione della pena pecuniaria, della multa e del periodo di prova, in considerazione delle circostanze concrete e delle colpa limitata del suo assistito ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 20 gennaio 2005 dalle Assise correzionali di Bellinzona, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. c ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ l’1 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1739/2007 del 4 giugno 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 3’000.-- (tremila);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 1’100.-- (millecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (vCPS) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il 20 gennaio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1100.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1550.00 totale