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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.04.2008 10.2007.193

17 avril 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·576 mots·~3 min·3

Résumé

Afferrare una persona per i capelli

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.193 DA 1304/2007

Bellinzona 17 aprile 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di         vie di fatto,

                                        per avere, a __________, il __________, dopo un breve battibecco, afferrandola per i capelli strappandogliene una ciocca, commesso vie di fatto contro LESA 1;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1304/2007 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

ed inoltre                      3.       La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 2 maggio 2007;

indetto                               il dibattimento 17 aprile 2008, al quale è comparsa l’accusata; il Procuratore pubblico con lettera 21 dicembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentite                               la teste __________ , __________, da __________, in __________, nubile, studentessa liceale, figlia di ACCU 1, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP;

                                        richiamati l’art. 130 in relazione con l’art. 125 lett. b CPP, la teste non  è chiamata a prestare giuramento o promessa;

                                        per ultima l’accusata, la quale sostiene di essersi dovuta difendere e che ciò sia avvenuto, visto quanto da lei subito, in maniera proporzionata. Essa postula quindi il proprio proscioglimento;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di vie di fatto, per avere, a __________, il 4.9.2006, dopo un breve battibecco, afferrandola per i capelli strappandogliene una ciocca, commesso vie di fatto contro LESA 1?

                                 2.     Può trovare applicazione:

                              2.1.     l’art. 15 CP (legittima difesa esimente)?

                              2.2.     l’art. 16 CP (legittima difesa discolpante)?

                              2.3.     l’art. 48 lett. b CP ?

                                 3.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 15 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente al quesito posto sub 2.1.; negativamente al quesito posto sub 1; come segue al quesito posto sub 4; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di vie di fatto, avendo agito in stato di legittima difesa esimente;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         50.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         20.--         testi                                                                   

                                        fr.                      120.--         totale

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