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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.03.2008 10.2007.178

13 mars 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·472 mots·~2 min·3

Résumé

Allestire documenti falsi per procacciare ad altri un indebito vantaggio

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.178 DA 1023/2007

Bellinzona 13 marzo 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1 Lugano)  

prevenuto colpevole di         falsità in documenti,

per avere, a __________ in data __________, agendo in qualità di contitolare dello __________, __________, al fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio, allestito una relazione di stima della proprietà “__________” (Part. __________,__________), attestando, contrariamente al vero, che il valore totale della proprietà era di fr. 2'320'000.- (valore superiore [recte inferiore] a quello reale) e consegnando tale documento a __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1023/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 9'300.- (novemilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 310.- (trecentodieci).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;

indetto                               il dibattimento 13 marzo 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1023/2007 del 16 aprile 2007.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà ad ACCU 1 la somma di fr. 2'500.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      200.00       totale

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