Incarto n. 10.2007.178 DA 1023/2007
Bellinzona 13 marzo 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1 Lugano)
prevenuto colpevole di falsità in documenti,
per avere, a __________ in data __________, agendo in qualità di contitolare dello __________, __________, al fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio, allestito una relazione di stima della proprietà “__________” (Part. __________,__________), attestando, contrariamente al vero, che il valore totale della proprietà era di fr. 2'320'000.- (valore superiore [recte inferiore] a quello reale) e consegnando tale documento a __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1023/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 9'300.- (novemilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 310.- (trecentodieci).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;
indetto il dibattimento 13 marzo 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1023/2007 del 16 aprile 2007.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà ad ACCU 1 la somma di fr. 2'500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale