1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3
Incarto n. 10.2007.170 DA 833/2007
Bellinzona 29 novembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando con la vettura Renault targata TI __________, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando dapprima contro la vettura Toyota targata TI __________ condotta da LESA 2 fermo in colonna sulla sua destra, indi, proseguendo la corsa, contro l’antistante vettura Ssangyong targata TI __________ condotta da LESA 1;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr;
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 2 aprile 2007 n. 833/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 aprile 2007;
indetto il dibattimento 29 novembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. infrazione alle norme della circolazione
1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 833/2007 del 2 aprile 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 3'150.- (tremilacentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 1'000.-(mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1550.00 totale