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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.11.2007 10.2007.159

15 novembre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·715 mots·~4 min·6

Résumé

Circolare alla velocità di 166 Km/h su 120 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.159 DA 1007/2007

Bellinzona 15 novembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per giudicare,

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ alla velocità di 166 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

                                        fatti avvenuti a __________

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1007/2007 di data 10 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 160.- (centosessanta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 14'400.- (quattordicimilaquattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 900.- (novecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove).

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il __________.

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 novembre 2007, al quale è comparso unicamente il difensore in quanto l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandate del 27 settembre 2007 e 8 novembre 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,

rispondendo                       ai quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1007/2007 del 10 aprile 2007.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale di fr. 14'400.- (quattordicimilaquattrocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 900.- (novecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta).

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

revoca                             il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna      

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     900.-            multa

                                        fr.                     150.-            tassa di giustizia

                                        fr.                     200.-            spese giudiziarie

                                        fr.                  1’250.-            totale