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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.11.2007 10.2007.157

13 novembre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·711 mots·~4 min·7

Résumé

Soggiornare illegamente in Svizzera

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.157 DA 904/2007

Bellinzona 13 novembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Francesca Ferrara per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di        infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per essere, in data __________ entrata illegalmente in Svizzera, soggiornandovi illegalmente sino al __________ a __________, sebbene sapesse che nei suoi confronti era stato pronunciato un divieto d’entrata dalle competenti autorità amministrative;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 904/2007 di data 29 marzo 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                        4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________ ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 aprile 2007 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 13 novembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 49 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 904/2007 del 29 marzo 2007.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, ma l’ammonisce formalmente.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna    

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                         50.-          tassa di giustizia

                                        fr.                         50.-          spese giudiziarie

                                 ./.     fr.                       600.-          cauzione versata

                                        fr.                           -.-          totale

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