LESA 1
Incarto n. 10.2007.124 DA 611/2007
Bellinzona 9 ottobre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di coazione,
per avere, in data __________, a __________, presso la stazione ferroviaria LPT urtandolo dapprima da tergo nel mentre obliterava il biglietto ferroviario, frapponendosi tra lui e la porta d’accesso al treno, trattenendolo per un braccio e chiedendogli di recarsi a casa offrendogli del cioccolato, limitato la libertà di agire del minore C. S.;
reato previsto dall’art. 181 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 611/2007 di data 12 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 marzo 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il Sost. Procuratore pubblico il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendovi prove sul coinvolgimento dell’accusato, che si dichiara estraneo ai fatti; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l’accusato era coinvolto nella vicenda, rileva che difettano gli elementi costitutivi oggettivi del reato, poiché non vi è stata una limitazione importante della libertà di agire del ragazzo; in via ancor più subordinata chiede che l’imputato sia mandato esente da pena, avendo egli agito in stato di scemata responsabilità ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?
3. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 611/2007 del 12 marzo 2007.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 250.00 totale