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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.10.2007 10.2007.124

9 octobre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·569 mots·~3 min·7

Résumé

Limitare la libertà di agire di un minorenne.

Texte intégral

LESA 1    

Incarto n. 10.2007.124 DA 611/2007

Bellinzona 9 ottobre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         coazione,

                                        per avere, in data __________, a __________, presso la stazione ferroviaria LPT urtandolo dapprima da tergo nel mentre obliterava il biglietto ferroviario, frapponendosi tra lui e la porta d’accesso al treno, trattenendolo per un braccio e chiedendogli di recarsi a casa offrendogli del cioccolato, limitato la libertà di agire del minore C. S.;

                                        reato previsto dall’art. 181 CP,

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 611/2007 di data 12 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 marzo 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 9 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il AINQ 1;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico il quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendovi prove sul coinvolgimento dell’accusato, che si dichiara estraneo ai fatti; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l’accusato era coinvolto nella vicenda, rileva che difettano gli elementi costitutivi oggettivi del reato, poiché non vi è stata una limitazione importante della libertà di agire del ragazzo; in via ancor più subordinata chiede che l’imputato sia mandato esente da pena, avendo egli agito in stato di scemata responsabilità ;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?

                                    3.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 611/2007 del 12 marzo 2007.

carica                               tasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       testi                                                                   

                                        fr.                      250.00       totale

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