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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.05.2006 10.2006.70

23 mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·400 mots·~2 min·3

Résumé

Decisione nullità decreto di accusa

Texte intégral

1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3    

Incarto n. 10.2006.70/CEG DA 411/2006

Bellinzona 23 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione;

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reati previsti                        dall' art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCS;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA 411/2006 di data 6 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna

1.    Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 1'000.—(mille).

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.— (cento).

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2006 dall'accusato;

considerato                       che per l’art. 207 cpv. 4 CPP non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà né revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna, senza che l’accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal procuratore pubblico;

                                       che ciò vale anche in caso di proposta di pena detentiva sospesa condizionalmente (Salvioni, Codice di Procedura Penale della Repubblica e Cantone del Ticino, ellinzona 1999, pag. 346; CCRP 31.10.2002, inc. 17.2001.28; CCRP 18.12.2002, inc. 17.2001.21);

                                       che dagli atti si evince che il decreto d’accusa, che propone una pena detentiva, è stato emesso senza che l’accusato sia stato avvertito del diritto di essere interrogato dal Procuratore Pubblico;

                                       che il testo dell’art. 207 cpv. 4 CPP è univoco sulla conseguente nullità del decreto, rilevabile d’ufficio, essendo violata una norma essenziale di procedura;

                                       che ne deriva la pronuncia della nullità del decreto d’accusa e il rinvio degli atti al Procuratore Pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti ed emani, se del caso, una volta sanato il vizio, un nuovo decreto d’accusa;

visti                                  gli art. 198 segg., in specie 202, 207 cpv. 4 e 212 CPP,     

pronuncia:               1.     Il decreto d’accusa DA 411/2006 del 6 febbraio 2006 nei confronti di ACCU 1 è nullo.

§   Gli atti sono ritornati al Procuratore Pubblico affinché proceda nei propri incombenti.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

          .  

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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