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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.04.2007 10.2006.7

19 avril 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,535 mots·~8 min·3

Résumé

Trascurare gli animali della propria azienda

Texte intégral

1. LESA 1 2. LESA 2    

Incarti n. 10.2006.7/8 DA 4771/2005 DA 4772/2005

Bellinzona 19 aprile 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1   ACCU 2  

ACCU 1

prevenuta colpevole di         violazione della Legge sulla protezione degli animali,

                                        per avere, agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con il marito ACCU 2, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini della loro azienda, in particolare:

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall’art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 1 LPDA e con gli art. 1, 3, 5 OPAn;

perseguita                         con decreto d’accusa del 14 dicembre 2005 n. 4771/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

ACCU 2

prevenuto colpevole di         violazione della Legge sulla protezione degli animali,

                                        per avere, agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con la moglie ACCU 1, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini della loro azienda, in particolare:

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 1 LPDA e con gli art. 1, 3, 5 OPAn;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 dicembre 2005 n. 4772/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Viste                                 le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 24 dicembre 2005;

richiamato                         il decreto 5 marzo 2007, mediante il quale sono stati congiunti i procedimenti di cui agli incarti no. 10.2006.7 e 10.2006.8;

richiamata                         l’ordinanza 19 aprile 2007, mediante la quale questo giudice ha respinto la domanda di rinvio 18/19 aprile 2007 dell’imputato;

indetto                               il dibattimento 19 aprile 2007, al quale gli accusati non hano preso parte, pur essendo stati regolarmente citati a mezzo raccomandata con ordinanze a loro intimate in data 26.03.2007 e notificate a __________ il giorno 28.03.2007 (cfr. verifica postale degli invii raccomandati n. LSI 98.00.650051.00313560, per ACCU 1, e LSI 98.00.650051.00313561, per ACCU 2, cfr. doc. dib. 1 e 2), mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura dei decreti d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                A.     ACCU 1

1.E’ ACCU 1, __________, autrice colpevole di violazione della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPDA,

                                        per avere, agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con il marito ACCU 2, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini della loro azienda, in particolare:

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve esserle comminata?

                                 3.     In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 4.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

                                B.     ACCU 2

                                 1.     E’ ACCU 2, __________, autore colpevole di violazione della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPDA,

                                        per avere, agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con la moglie ACCU 1, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini della loro azienda, in particolare:

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

                                 3.     In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 4.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 1 LPDA e con gli art. 1, 3, 5 OPAn; 47 segg., 49 e 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti sub A e B;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di violazione della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 LPDA,

                                        per avere, agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con il marito __________, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini della loro azienda, in particolare:

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali,

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.00 (duecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Dichiara                           ACCU 2

                                        autpre colpevole di violazione della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 LPDA,

                                        per avere, agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con la moglie ACCU 1, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini della loro azienda, in particolare:

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali;

condanna                         ACCU 2,

                                        1.  alla multa di fr. 200.00 (duecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

I condannati

in contumacia                  sono stati avvertiti che essi possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia e che essi hanno la facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

           Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      500.00       totale

Distinta spese                   a carico di ACCU 2,

                                         fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      500.00       totale

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