LESA 1
Incarto n. 10.2006.604 DA 4426/2006
Bellinzona 7 febbraio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW Polo targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (prova etanografica: 1.93 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 13.09.2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 13.09.2006;
reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;
3. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, terminando poi la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;
fatti avvenuti a __________ il 13.09.2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguita con decreto d’accusa n. 4426/2006 di data 4 dicembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dall'accusata limitatamente al dispositivo n. 1;
indetto il dibattimento 7 febbraio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede la riduzione del periodo di prova della sospensione condizionale al minimo legale;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se può essere ridotto il periodo di prova della sospensione condizionale.
2. Sugli oneri dell’odierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 vCP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
prende atto che ACCU 1
con decreto di accusa n. 4426/2006 del 4 dicembre 2006 è stata ritenuta autrice colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena di 30 giorni di detenzione …
2. Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”
sono esecutivi dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 4 dicembre 2006.
pronuncia la pena di 30 giorni di detenzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 2'000.- totale