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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.09.2007 10.2006.600

10 septembre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,306 mots·~12 min·7

Résumé

insultare la controparte con gli epiteti imbecille, cretino, deficiente e coglione

Texte intégral

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.600 DA 4650/2006

Bellinzona 10 settembre 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         ingiuria,

                                        per avere offeso l’onore di LESA 1 apostrofandolo con vari epiteti tra i quali “coglione”;

                                        fatti avvenuti a __________, il 2 settembre 2005;

                                        reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006 n. 4650/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 10 settembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte lesa in qualità di teste, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, esteso il decreto d’accusa ad ulteriori tre epiteti ingiuriosi, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e all’audizione del teste;

sentito                               il difensore, il quale, evidenziando come vi sia stata una chiara provocazione della parte lesa, la quale ha abusato dei suoi poteri e ha violato il domicilio dell’imputato, chiede il proscioglimento del proprio assistito. In via subordinata, egli chiede di mandare esente da pena l’imputato ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CPS e, in via ancora più subordinata, una riduzione della pena;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione, inclusi quelli aggiunti in data odierna?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può essere applicato l’art. 177 cpv. 2 vCPS?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     La sera del 2 settembre 2005, verso le ore 21.45, un Municipale di __________ ha avvertito telefonicamente l’agente della polizia comunale LESA 1, che presso l’incrocio tra via __________ e Via __________ era in corso una disputa fra i numerosi giovani presenti ed un’automobilista residente nel Comune.

                                        L’agente della polizia comunale, che non era in servizio, si è immediatamente recato in loco in abiti civili. In seguito sono giunte sul posto anche due pattuglie della polizia cantonale, che hanno provveduto a gestire la faccenda ed a riportare la situazione sotto controllo.

                                        Mentre parlava con i ragazzi, l’agente LESA 1 ha notato che uno dei figli gemelli del signor ACCU 1 stava sorbendo una bevanda superalcolica. Egli è pertanto intervenuto sequestrandogli la bottiglia e rimproverandolo per aver consumato una bevanda superalcolica. Egli, dopo aver invano chiesto al ragazzo di fornirgli il numero di telefono dei suoi genitori, onde informarli dell’accaduto, ha deciso di recarsi direttamente al loro domicilio, dove è giunto alle ore 22.15 circa.

                                        L’agente LESA 1, come da lui precisato al dibattimento nel corso della sua audizione testimoniale, dopo aver bussato alla porta dei coniugi __________, è penetrato nell’atrio non appena ha sentito che dall’interno qualcuno ha chiesto chi fosse sull’uscio. In occasione del proprio interrogatorio dell’8 novembre 2005 egli aveva invece riferito d’essere entrato in casa soltanto dopo che la moglie gli aveva aperto la porta (cfr. suo verbale d’interrogatorio 8 novembre 2005).

                                        Rimanendo nel piccolo corridoio egli ha spiegato alla moglie dell’accusato, nonché madre dei gemelli, la ragione della sua visita. Il marito, che stava sonnecchiando sul divano davanti alla televisione, si è alzato e, a detta dell’agente di polizia, lo avrebbe aggredito verbalmente, insultandolo pesantemente ed intimandogli di uscire dalla sua proprietà.

                                        La madre, in preda all’agitazione e all’ansia per i figli, ha accompagnato l’agente nella zona in cui sostavano i ragazzi e, dopo aver individuato il figlio __________, lo ha rimproverato, rifilandogli altresì una sberla.

                                        In questo frangente è sopraggiunto anche il signor ACCU 1, il quale, come da lui riconosciuto a più riprese ha insultato l’agente della polizia comunale davanti a tutte le persone presenti con vari epiteti.

                                 2.     A seguito di questi episodi, il Comune di __________ e l’agente della polizia comunale ACCU 1, in data 7 settembre 2005, hanno sporto denuncia penale nei confronti del signor ACCU 1 per i reati di ingiuria e di diffamazione.

                                        In occasione dell’interrogatorio, svoltosi l’8 novembre 2005, i coniugi ACCU 1 e __________ hanno formalizzato la denuncia contro il signor LESA 1 per i reati di violazione di domicilio e abuso di autorità, da loro sottoscritta il 6 novembre 2005.

                                 3.     In base alle risultanze dell’inchiesta di polizia giudiziaria, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha emanato l’11 dicembre 2006 il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore colpevole di ingiuria.

                                        Con scritto di data 14 dicembre 2006, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.

                                        La procedura conseguente alla denuncia sporta dall’imputato nei confronti dell’agente della polizia comunale di __________ per violazione di domicilio e abuso di autorità si è per contro conclusa il 16 novembre 2006 con un decreto di non luogo a procedere (cfr. AI 3, confermato al dibattimento dall’imputato).

                                 4.     Per l’art. 177 cpv. 1 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque offende con parole, scritti, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.

                                        Nella versione attuale, in vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punibile con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

                                        Oggetto della protezione di cui alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).

                                        Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit. n. 24 ad art. 177, pag. 583).

                                 5.     Il decreto d’accusa ritiene l’imputato autore colpevole di ingiuria per aver apostrofato il signor LESA 1 con vari epiteti tra i quali “coglione”.

                                        In avvio del dibattimento questo giudice, fondandosi su quanto riportato nella denuncia penale sottoscritta il 6 novembre 2005 dall’accusato e da sua moglie (cfr. denuncia 6 novembre 2005, allegata all’AI 2), ha esteso, ai sensi dell’art. 250 CPP, il decreto d’accusa anche agli epiteti “imbecille, cretino, deficiente”.

                                        L’accusato ha sin da subito ammesso d’aver insultato l’agente di polizia comunale una volta giunto nel luogo in cui il figlio è stato sorpreso con la bevanda alcolica (cfr. lettera 5 settembre 2005 al Municipio di __________, pag. 2, allegata all’AI n. 1). Come visto, i termini proferiti sono stati da lui chiaramente indicati nell’esposto che ha consegnato agli agenti di polizia l’8 novembre 2005 (cfr. denuncia 6 novembre 2005, allegata all’AI 2).

                                        L’epiteto “coglione” risulta per contro unicamente dalla denuncia penale sporta dal Comune di __________ e dalla parte lesa (cfr. AI 1).

                                        In occasione del suo interrogatorio di fronte agli agenti di polizia l’imputato ha genericamente confermato d’aver insultato il signor LESA 1, rimandando al proprio scritto del 5 settembre al Municipio di __________ (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 novembre 2005, pag. 2), mentre al dibattimento ha dichiarato che è possibile che abbia anche proferito l’epiteto “coglione”.

                                        Il carattere ingiurioso dei termini “coglione, imbecille, cretino e deficiente” è manifesto ed adempie incontestabilmente i requisiti previsti dall’art. 177 CPS. In effetti si tratta di epiteti il cui valore infamante è unanimemente riconosciuto.

                                        Nemmeno dal punto di vista dell’intenzionalità sorgono particolari dubbi, in quanto l’accusato ha pacificamente ammesso di aver ingiuriato l’agente della polizia comunale a seguito del comportamento irrispettoso, sproporzionato e abusivo che, a suo dire, quest’ultimo avrebbe tenuto nei suoi confronti.

                                 6.     Giusta l’art. 177 cpv. 2 CPS, se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

                                        Innanzitutto va rilevato che l’art. 177 cpv. 2 CPS non prevede un obbligo per il magistrato, ma ne sancisce unicamente la facoltà (DTF 109 IV 39). Secondo il principio della proporzionalità, la provocazione e la ritorsione possono anche semplicemente condurre ad una diminuzione della pena (Riklin, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 177, pag. 833).

                                        Inoltre, secondo dottrina e giurisprudenza, è necessario che il colpevole abbia reagito immediatamente (Riklin in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, n. 17 ad art. 177, pag. 834 e riferimenti ivi citati).

                                        Nel caso specifico non vi sono le condizioni per permettere all’accusato di beneficiare dell’esenzione della pena. In effetti, quand’anche si volesse considerare sconveniente l’intrusione, senza preventivo consenso, da parte dell’agente della polizia comunale all’interno del domicilio delle parti civili, la reazione ingiuriosa dell’accusato (quantomeno quella da lui ammessa e qui in esame) non è avvenuta immediatamente, bensì soltanto in un secondo tempo allorquando è giunto nel luogo in cui suo figlio era stato sorpreso a bere.

                                        La reazione dell’imputato non sarebbe in ogni caso giustificabile, in quanto i vari epiteti ingiuriosi sono stati proferiti all’indirizzo di un pubblico ufficiale, che, nonostante non fosse in servizio, stava svolgendo un compito rientrante nelle sue mansioni e, quale ulteriore aggravante, davanti a diverse persone perlopiù minorenni, ai quali non ha certamente impartito una lezione di civilità.

                                 7.     Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).

                                        Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

                                        Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

                                        Nel caso di specie, a mente di questo giudice, il diritto previgente che offre la possibilità di infliggere anche solo la multa deve essere considerato più favorevole all’accusato rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa.

                                 8.     Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

                                        Nel caso concreto, alla luce dello svolgimento degli eventi evocato sopra, in particolare dell’intromissione della parte lesa nell’abitazione delle parti civili, senza aver preventivamente atteso il loro consenso, appare giustificato ridurre la multa proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a fr. 150.--.

                                 9.     La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 177 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        ingiuria, art. 177 cpv. 1 vCPS,

                                        per avere, a __________ il 2 settembre 2005, offeso l’onore di LESA 1 apostrofandolo con gli epiteti “imbecille, cretino, deficiente e coglione”;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.00       multa

                                        fr.                       550.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      850.00       totale

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