CIVI 1
Incarto n. 10.2006.592 DA 4381/2006
Bellinzona 31 luglio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia Scolari Stubenvoll in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio di 380 confezioni di lenti a contatto del valore totale di fr. 5’475.--, contenute in 3 scatole facenti parte di una paletta di trasporto che egli doveva consegnare per conto della ditta CIVI 1 alla ditta __________ di __________;
fatti avvenuti il 24 febbraio 2006, tra __________ e __________;
reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre 2006 n. 4381/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Per ogni eventuale pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 31 luglio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa, illustrando quelli che a suo modo di vedere sarebbero gli indizi convergenti a carico dell’imputato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato per non aver commesso il fatto, rilevando come non vi siano prove concrete sui cui fondare la condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 138 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4381/2006 del 27 novembre 2006;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale