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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.11.2007 10.2006.576

6 novembre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·620 mots·~3 min·6

Résumé

Provocare escoriazioni a terzi, incutere timore attraverso minacce e insultate con epiteti.

Texte intégral

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.576 DA 4375/2006

Bellinzona 6 novembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: avv. DI 1, __________)

prevenuto colpevole di  1.    lesioni semplici,

                                        per avere, spingendola, gettandola a terra e colpendola con le mani al viso, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, causandole le tumefazioni al volto e le escoriazioni al corpo attestate nel certificato medico agli atti;

                                 2.    ingiuria,

                                        per avere offeso l’onore di CIVI 1, rivolgendole vari e non meglio precisati epiteti ingiuriosi;

                                 3.    minaccia,

                                        per avere incusso giustificato timore in CIVI 1, minacciando lei e il suo compagno di ulteriori persecuzioni e di morte;

                                        fatti avvenuti a __________, presso l’abitazione di CIVI 1, in via __________, il 10 ottobre 2006;

                                        reati previsti dagli artt. 123 cifra 1, 177 e 180 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 novembre 2006 n. 4375/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2006;

indetto                               il dibattimento in data 6 novembre 2007, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico, con scritto del 25 settembre 207 ha dichiarato di rinunciare a presenziare;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

osservato                           che, per quanto attiene all’imputazione n. 1 del DA, il fatto potrebbe rivestire un carattere giuridico diverso (v. art. 250 cpv. 1 CPP);

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di:

                                    1.1                                           lesioni semplici?

                                    1.2                                           vie di fatto?

                                    1.3                                           ingiuria?

                                    1.4                                           minaccia?

                                       per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.L’eventuale pena comminata deve valere quale pena aggiuntiva, e se sì in che misura, a quella inflittagli il 10 maggio 2007?

4.L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena pecuniaria?

5.L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1, 177 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4375/2006 del 27 novembre 2006.

assegna                           tasse e spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

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