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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.05.2007 10.2006.541

30 mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,660 mots·~8 min·1

Résumé

Calunnia

Texte intégral

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.541 DA 3671/2006

Bellinzona 30 maggio 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1)  

prevenuta colpevole di        calunnia,

                                        per avere, ad __________ in data 26.07.2006, comunicando con terzi, segnatamente con __________ e __________, sapendo di dire cosa non vera in virtù della sentenza del 23.03.2006 del Pretore del distretto di __________, mediante la quale l’autrice, in veste di datore di lavoro, venne condannata a versare alla parte lesa, sua (ex) dipendente, la somma di fr. 3'133.--, incolpato o reso perlomeno sospetta __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, in particolare affermando che quest’ultima le aveva rubato fr. 4'000.--;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 174 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3671/2006 di data 30 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla multa di fr. 400.--.

                                        2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 novembre 2006 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 30 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che CIVI 1 è stata dipendente dell’accusata nel suo esercizio pubblico di __________;

                                        che a seguito di “disguidi e incomprensioni con la principale, il 5 dicembre 2005 la signora CIVI 1 ha interrotto con effetto immediato il rapporto di lavoro ed ha dato incarico al sindacato OCST di assisterla nella richiesta della liquidazione dei rapporti di dare e avere” con l’imputata (cfr. sentenza 23 marzo 2006 del Pretore del Distretto di __________ pag. 2);

                                        che la divergenza sulla liquidazione ha potuto essere risolta solo in sede giudiziaria (cfr. sentenza citata allegata alla querela), dove ACCU 1 è stata condannata a pagare all’ex dipendente la somma di fr. 3'133.-;

                                        che il 26 luglio 2006 doveva tenersi nell’albergo dell’accusata una riunione del comitato organizzativo della “festa dei ventenni”, di cui la parte civile era segretaria;

                                        che non appena i partecipanti avevano preso posto nella sala riunioni, l’imputata, che si era resa conto che fra i presenti vi era pure CIVI 1, ha invitato quest’ultima a seguirla in corridoio, dove è sorta un’accesa discussione siccome non gradiva la sua presenza nell’esercizio pubblico;

                                        che dopo essere stata diffidata dal restare in loco e visto che l’esercente le impediva di rientrare in sala riunioni, la parte civile ha abbandonato l’albergo fermandosi all’esterno;

                                        che in seguito, secondo le testimonianze di due giovani, l’accusata avrebbe giustificato il suo agire dicendo loro “i ladri in casa mia non gli voglio” e “CIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.-“;

                                        che il Sostituto Procuratore pubblico, preso atto di quanto sopra, ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di calunnia per avere affermato che CIVI 1 le aveva rubato fr. 4'000.-, sapendo di dire cosa non vera in virtù della sentenza del Pretore del Distretto di __________;

                                        che al dibattimento l’accusata ha dapprima spiegato che la frase “i ladri in casa mia non li voglio” non era rivolta alla parte civile, ma al padre __________, autore tempo prima – a suo dire – di un furto di alimentari alla __________ di __________, il quale si era presentato al bar dell’albergo poco dopo che era uscita la figlia e con il quale l’esercente ha pure avuto un battibecco che si è concluso con un’altra diffida a frequentare l’esercizio pubblico (circostanza quest’ultima che traspare a pag. 2 del verbale di interrogatorio 13 settembre 2006 di ACCU 1, allestito da un collega del padre della parte civile, il quale ha omesso, per motivi che non è dato di sapere, di citare la questione del furto);

                                        che per quanto concerne l’affermazione ripresa nel decreto di accusa l’imputata ha precisato di non avere parlato di una determinata somma, ma di essersi limitata a dire che è stata costretta a pagare uno stipendio che a suo giudizio non era dovuto, cosa che era da ritenere un furto; ha soggiunto che davanti al giudice non ha potuto difendersi adeguatamente perché non disponendo di sufficienti conoscenze non aveva a disposizione la documentazione necessaria e che non si è opposta alla sentenza solamente perché non sapendo che il termine di ricorso era di soli 10 giorni ha reagito in ritardo;

                                        che il difensore ha sottolineato che l’accusata sente profondamente ingiusta la sentenza e che ha solo voluto dare una spiegazione di quanto successo senza voler con ciò colpire l’onorabilità della parte civile;

                                        che per l’art. 174 cpv. 1 CP in vigore al momento dei fatti chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa;

                                        che per determinare se una dichiarazione è lesiva dell’onore, occorre procedere a un’interpretazione oggettiva secondo il senso che poteva attribuirle nel caso specifico un destinatario non prevenuto (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 5 all’art. 174 CP)

                                        che dal punto di vista soggettivo l’autore deve volere o perlomeno accettare che la sua comunicazione sia lesiva dell’onore e portata a conoscenza di un terzo (Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 174 CP);

                                        che in concreto i due destinatari delle affermazioni dell’accusata così hanno descritto i fatti:

                                        “A questo punto tutti i membri di comitato sono usciti dal ristorante mentre io e __________ ci siamo ancora intrattenuti un attimo con la ACCU 1, ribadendole ancora che a noi non interessavano le loro faccende private.

                                        In questa circostanza, ci spiegava quanto successo nel periodo che CIVI 1 lavorava alle sue dipendenze e disse pure che CIVI 1 le aveva rubato fr. 4'000.-”.

                                        (cfr. verbale di interrogatorio 9 settembre 2006 di __________, pag. 2)

                                        e

                                        “Prima di uscire, con la __________, ci siamo fermati a chiedere spiegazioni in merito alla ACCU 1. La stessa, nel raccontarci tutti i particolari della storia quando CIVI 1 si trovava alle sue dipendenze, ebbe a dire: ‘CIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.-’ ”.

                                        (cfr. verbale di interrogatorio 12 settembre 2006 di __________, pag. 2);

                                        che l’accusata non ha semplicemente affermato che la parte civile le ha rubato dei soldi, facendo passare CIVI 1 come persona spregevole che sottrae al fine di appropriarsene cose mobili altrui per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ma ha inserito la sua frase in un contesto preciso spiegando in lungo e in largo (“tutti i particolari”: cfr. teste __________) il perché faceva quell’affermazione;

                                        che chi senza prevenzione riceveva queste informazioni non poteva concludere tout court che la parte civile è una ladra, ma disponeva di tutti gli elementi per contestualizzare l’espressione utilizzata e comprendere che era la conclusione di una lite finita con una sentenza che non trovava l’approvazione della parte soccombente; in altre parole si è trattato di una critica all’operato del giudice, nella quale si sono usate, forse in modo inappropriato, espressioni forti che però inserite nel contesto non sono da considerare tali da incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole;

                                        che anche dal punto di vista soggettivo non si può concludere con sufficiente tranquillità che l’accusata volesse o anche solo accettasse che con le parole da lei adoperate fosse leso l’onore della parte civile: la sua intenzione era chiaramente quella di giustificare il suo comportamento e spiegare perché non gradiva la presenza di CIVI 1 tanto da cacciarla nel vero senso della parola davanti ai suoi amici dal proprio esercizio pubblico; questo è comprovato dalle dettagliate spiegazioni fornite ai due destinatari della frase incriminata; se l’accusata avesse veramente voluto ledere l’onore della sua ex dipendente avrebbe con ogni verosimiglianza limitato le affermazioni a poche e precise frasi lanciate senza contesto particolare e quindi atte a generare dubbi e sospetti e non si sarebbe prodigata in delucidazioni specifiche, che in realtà – come detto – avevano il solo scopo di far capire il perché di tutto quel trambusto;

                                        che ciò posto ACCU 1 deve essere prosciolta dall’accusa di calunnia;

visti                                   gli art. 174 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3671/2006 del 30 ottobre 2006.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      200.00       totale

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