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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.05.2007 10.2006.537

22 mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·965 mots·~5 min·3

Résumé

velocità eccessiva in autostrada (140 km/h invece di 120 km/h), guida in stato di ebrezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 gr/oo)

Texte intégral

Incarto n. 10.2006.537 DA 4058/2006

Bellinzona 22 maggio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 grammi per mille);

                                             fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 25 agosto 2006;

                                             reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  grave infrazione alle norme della circolazione,

                                             per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito alla velocità di circa 220 km/h rilevata dal contachilometri della vettura di polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente limite di 120 km/h;

                                             fatti avvenuti il 25 agosto 2006 sul tratto autostradale della A2 fra __________;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 ottobre 2006 n. 4058/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 2'000.-- (duemila), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 novembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 22 maggio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta il reato di guida in stato di inattitudine, ma rileva che il tasso alcolemico era inferiore al limite previsto per l’infrazione qualificata. Per quanto concerne l’accusa di grave violazione alle norme della circolazione, egli, dopo aver dettagliatamente illustrato le varie lacune ed anomalie del rilevamento dell’infrazione, postula la derubricazione del reato ad infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr. In conclusione egli chiede pertanto una massiccia riduzione della pena, limitandola ad una sola multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine non qualificata,

                                        1.2.  Grave infrazione alle norme della circolazione, sub. infrazione semplice,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 90, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rilevato                              che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr. In virtù del principio in dubio pro reo, in base alle dichiarazioni da lui stesso rese, egli deve essere punito per il mero superamento del limite di velocità di 20 km/h, giusta il numero 303.3 lett. d dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;

                                        che la guida in stato di inattitudine risulta essere non qualificata, ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;

                                        che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr,

                                             per aver condotto, in data 25 agosto 2006 sull’autostrada A2 in territorio di __________, l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 grammi per mille);

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                             per aver circolato con il summenzionato veicolo, in data 25 agosto 2006 sul tratto autostradale della A2 tra __________, alla velocità da lui stesso riconosciuta di 140 km/h, malgrado il vigente limite di 120 km/h;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1500.00       totale

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