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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.05.2007 10.2006.522

22 mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·857 mots·~4 min·3

Résumé

trasmettere uno scritto redatto da una terza persona ed indirizzato ad un'altra nel quale erano riportati fatti che possono nuocere alla reputazione di una persona, divulgando così tale sospetto

Texte intégral

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.522 DA 4097/2006

Bellinzona 22 maggio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 d , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, a __________ in data 8 maggio 2006 inviando ai signori __________ lo scritto di data 27 aprile 2006 di __________ indirizzato a __________ nel quale sono riportati fatti che possono nuocere alla reputazione di una persona e specificamente riportante sulla persona di CIVI 1 quanto segue:

“...per te aveva abortito sei anni fa....Capisci se lei è incinta e tiene il bambino io non posso permetterle di continuare a lavorare con me e la licenzio...” divulgato un tale sospetto su CIVI 1;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                       reato previsto dall’art. 173 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 ottobre 2006 n. 4097/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 22 maggio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la patrocinatrice della parte civile ed il Sostituto Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ritenendo adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e non potendo l’accusato essere ammesso alla prova delle verità, postula la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentita                               la patrocinatrice della parte civile, la quale si associa a quanto detto dalla pubblica accusa, chiedendo la conferma del decreto d’accusa e postulando la condanna dell’accusato al pagamento di fr. 1’000.-- a titolo di torto morale e di fr. 1’804.45 quale risarcimento per le spese legali;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo assistito e, in ogni caso, la reiezione della pretese di parte civile. Precisa come non sia nemmeno stato indicato in quale modo lo scritto in questione possa avere leso l’onore della parte civile. Inoltre rileva come il suo cliente non abbia mai avuto l’intenzione di diffamarla;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                         5.  Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        diffamazione, art. 173 vCPS,

                                        per i fatti compiuti ad __________ l’8 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4097/2006 del 27 ottobre 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 600.-- (seicento);

                                        1.1.    in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione. Di conseguenza:

respinge                           le pretese di risarcimento della parte civile, confermando il rinvio al competente foro civile (art. 267 CPP);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1000.00       totale

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