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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.05.2007 10.2006.503

22 mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·885 mots·~4 min·2

Résumé

condurre l'automobile in stato di ubriachezza (min. 1.8 gr. per mille max 1.86) risultante dalla prova dell'alito e dal controllo medico; opporsi alla prova del sangue; non fermarsi al segnale di fermata impartito da un agente di polizia.

Texte intégral

Incarto n. 10.2006.503 DA 3884/2006

Bellinzona 22 maggio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza comprovato sia dall’esame dell’alito (prima prova 1.80 grammi per mille; seconda prova 1.86 grammi per mille) sia dal controllo medico del 4.07.2006 concludente per uno stato di ebrietà leggero/pronunciato, malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 1.14 grammi per mille) e nel 2005 (alcolemia: 1.90 grammi per mille) per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a Locarno il 04.07.2006;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                    2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                        per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                                        fatti avvenuti a Locarno il 04.07.2006;

                                         reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

                                    3.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando con l’autovettura suddetta, omesso di ottemperare ad un segnale di “fermata” impartitogli da un agente della polizia comunale, obbligando quest’ultimo a scansarsi onde non essere investito, dandosi poi alla fuga nell’intento di sottrarsi al controllo, sapendo che era in stato di ubriachezza;

                                        fatti avvenuti ad Ascona il 4.07.2006;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3884/2006 di data 16 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'500.-.

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 9.05.2005.

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 22 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede una riduzione della pena, comunque da trasformare in pena pecuniaria e da sospendere condizionalmente, si rimette all’apprezzamento del giudice per quanto concerne la multa e postula che non venga revocata la sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  guida in stato di inattitudine

                                        1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

                                       1.3.  infrazione alle norme della circolazione

                                       per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 9.05.2005.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 91 cpv. 1, LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3884/2006 del 16 ottobre 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 6'300.- (seimilatrecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 9.05.2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.      

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2000.00       totale

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