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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.07.2007 10.2006.471

11 juillet 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·768 mots·~4 min·6

Résumé

Afferrare una persona all'avambraccio e spingerla con eccesivo vigore all'indietro mandandola a sbattere per imprevidenza colpevole contro una porta

Texte intégral

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.471 3684/2006

Bellinzona 11 luglio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari Stubenvoll in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         lesioni colpose,

                                        per avere, a __________ in data 28 giugno 2006, causato per negligenza ad CIVI 1 le lesioni al gomito destro di cui ai certificati medici del 29 giugno 2006 del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ e del 6 luglio 2006 del dr. med. __________, agli atti, in particolare afferrandola all’avambraccio e spingendola con eccessivo vigore all’indietro e pertanto per imprevidenza colpevole mandandola a sbattere contro la porta d’entrata;

                                        fatti avvenuti a __________ il 28 giugno 2006;

                                        reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 4 ottobre 2006 n. 3684/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 11 luglio 2007, al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore e la parte civile assistita dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all’esame della parte civile;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce che fra le parti c’è stato uno scontro nel quale la signora CIVI 1 ha riportato delle lesioni, come attestato dai certificati medici, e che pertanto l’imputata deve essere ritenuta colpevole di lesioni intenzionali, subordinatamente colpose. Avendo impugnato il decreto, chiede che le venga riconosciuto il risarcimento del danno, corrispondente ai costi di patrocinio, così come indicati nel documento prodotto, rispettivamente al torto morale per fr. 5'000.--;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita e la reiezione delle richieste di risarcimento della parte civile, osservando come non sia stato dimostrato in alcun modo quanto descritto nel decreto d’accusa. A fronte di versioni discordanti, quella più affidabile appare proprio quella dell’imputata, che ha sempre negato che vi sia stato un contatto fisico con la parte civile. Lei si è limitata ad impedire l’accesso all’appartamento con un comportamento passivo. Il testimone non ha visto nulla e nemmeno ha sentito lamentele, se non in un secondo tempo. Inoltre la descrizione dei fatti effettuata dalla presunta vittima con la denuncia e in occasione del suo interrogatorio non rispecchia quella data dal teste e dalla prevenuta;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  Possono essere riconosciute le pretese di parte civile e se sì, in quale misura?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 125 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3684/2006 del 4 ottobre 2006;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

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