CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.464 DA 3404/2006
Bellinzona 18 aprile 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di appropriazione semplice,
per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, il 15 marzo 2006 presso la cassa della CIVI 1, dopo aver richiesto il cambio di Euro 500.-- in franchi svizzeri, dell’importo a lui pervenuto di fr. 6'950.-- in modo indipendente dalla sua volontà, essendogli stato consegnato in esubero dalla cassiera, avendo quest’ultima eseguito in modo errato l’operazione di cambio sulla base di un acquisto di valuta estera di Euro 5'000.--, in luogo dell’importo di Euro 500.-- da lui consegnato;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 137 cifra 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3404/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 6'950.-- oltre interessi del 5% a far tempo dal 15 marzo 2006 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente decreto, ordina l'assegnazione dei seguenti importi posti in sequestro sul conto corrente n. __________ presso __________:
4.1. fr. 2'867.20 a favore della CIVI 1, in __________;
4.2. fr. 300.-- a favore dello Stato del Canton Ticino a saldo della tassa di giustizia e delle spese di cui sub. 3.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 18 aprile 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 marzo 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, come pure la parte civile, la quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento della propria istanza di risarcimento;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa e proceduto all’audizione dei testi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con istanza del 13 marzo 2007?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
7. Può essere confermato il sequestro degli averi depositati sul conto corrente presso la __________, e se sì a quali condizioni?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 137 cifra 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione semplice, art. 137 cifra 2 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 15 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3404/2006 del 18 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 6'950.--oltre interessi del 5% a far tempo dal 15 marzo 2006 a titolo di parziale risarcimento (art. 267 cpv. 2 CPP);
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
ordina l’assegnazione dei seguenti importi posti in sequestro sul conto corrente n. __________ presso la __________, __________:
- fr. 1’090.-- a favore della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, a copertura della multa, nonché della tassa e delle spese del presente giudizio,
- fr. 2’077.20 a favore della CIVI 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficiio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 90.00 testi
fr. 1090.00 totale