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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.09.2006 10.2006.42

5 septembre 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,171 mots·~6 min·1

Résumé

guidare ripetutamente un ciclomotore senza assicurazione RC e nonostante la revoca della licenza di condurre

Texte intégral

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.42 DA 130/2006

Bellinzona 5 settembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, il 22 giugno 2005, ad __________, colpito CIVI 1 con un calcio in pancia e un pugno in viso, provocandogli le lesioni indicate nel certificato medico 22 giugno 2005 agli atti (ecchimosi para-auricolare destra, canino inferiore destro mobile, difesa alla palpazione addominale);

                                        2.  danneggiamento,

                                             per avere, nelle circostanza riferite al punto 1. del presente decreto, e meglio colpendolo al volto con un pugno, causato, per dolo eventuale, la rottura degli occhiali di CIVI 1, che ha così riportato un danno di fr. 110.50;

                                        3.  ingiuria,

                                             per avere, nelle circostanze riferite al punto 1. del presente decreto, offeso l’onore di CIVI 1, dicendogli di “farsi i cazzi suoi”, chiamandolo “figlio di puttana” e indirizzandogli gesti ingiuriosi (dito medio alzato);

                                        4.  guida nonostante la revoca della licenza di condurre,

                                             per avere, il 12 ottobre 2005, sulla tratta __________, condotto il ciclomotore __________ targato __________, nonostante la licenza di circolazione gli fosse stata ritirata il 24 luglio 2003 a tempo indeterminato;

                                        5.  conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile,

                                             per avere, il 12 ottobre 2005, sulla tratta __________, condotto il ciclomotore __________ targato __________, pur sapendolo privo della necessaria assicurazione RC;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 144 cpv. 1 e 177 CPS, 95 cifra 2 e 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr, richiamato l’art. 41 cifra 3 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 gennaio 2006 n. DA 130/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 giorni di detenzione.

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 110.50 a titolo di risarcimento per il danno causato agli occhiali (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 5 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

rilevato                              che la parte civile ha rinunciato a partecipare dichiarandosi disposta a ritirare la querela per i reati che la concernono a condizione che l’imputato sottoscriva una dichiarazione da lei allestita;

preso atto                          che l’imputato ha sottoscritto la dichiarazione sottopostagli dalla parte civile e che pertanto la querela penale per i reati di cui ai primi tre punti del decreto d’accusa è decaduta;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata all’imputato l’estensione del decreto d’accusa anche alla guida del ciclomotore in data 22 giugno 2005, proceduto all'interrogatorio dell'accusato limitatamente alle infrazioni alla LCStr;

sentito                               il difensore, il quale si rimette alla clemenza della corte per quanto concerne la commisurazione della pena, auspicando che essa venga limitata ad una multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre,

                                        1.2.  Ripetuta guida senza l’assicurazione di responsabilità civile,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 cifra 3, 123 cifra 1, 144 cpv. 1, 177 CPS; 95 cifra 2, 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                             per avere, il 22 giugno 2005 ed il 12 ottobre 2005, ad __________ e sulla tratta __________, condotto il ciclomotore __________ targato __________, nonostante la licenza di circolazione gli fosse stata ritirata il __________ 2003 a tempo indeterminato,

                                        2.  ripetuta guida senza l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr,

                                             per avere, il 22 giugno 2005 ed il 12 ottobre 2005, ad __________ e sulla tratta __________, condotto il ciclomotore __________ targato __________, pur sapendolo privo della necessaria assicurazione RC;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      950.00       totale

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