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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.04.2007 10.2006.418

4 avril 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·616 mots·~3 min·3

Résumé

Abusare di un impianto di telecomunicazione per inquietare e minacciare terze persone.

Texte intégral

LESA 1 rappr. dal tutore: TU 1    

Incarto n. 10.2006.418 DA 2884/2006

Bellinzona 4 aprile 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1    

prevenuto colpevole di    1.  abuso di impianti di telecomunicazioni,

                                        per avere, in data 21.06.2006 a __________, ripetutamente abusato per malizia o per celia di un impianto di telecomunicazione per inquietare LESA 1 e meglio, inviando due sms dal contenuto gravemente minaccioso dalla propria utenza cellulare al cellulare __________ in uso LESA 1, nonché selezionando predetto numero in diverse occasioni sempre nella medesima data;

                                    2.  minaccia,

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 usando grave minaccia incusso timore o spavento a LESA 1 e meglio, inviando due sms all’utenza cellulare in uso a quest’ultimo dal seguente tenore:

·           non pensare di farmi paura LESA 1 di te davvero non ne ho, la galera fa diventare cattivi, la mia non è una minaccia ma un consiglio

·           tu devi stare alla larga da __________ - o ti giuro sulla tomba di mia sorella che ti ammazzo – spero di essere stato abbastanza chiaro

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 179septies CP, 180 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2884/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 settembre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 4 aprile 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio 2007, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 63, 179septies, 180 cpv. 1 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  abuso di impianti di telecomunicazioni

                                        1.2.  minaccia

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2884/2006 del 21 agosto 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,    

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  400.00            multa

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  100.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  600.00            totale

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