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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.06.2006 10.2006.39

21 juin 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·693 mots·~3 min·2

Résumé

Riferire a terzi, sapendo di affermare cosa non vera, di essere stata minacciata con una pistola.

Texte intégral

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.39 DA 247/2006

Bellinzona 21 giugno 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di         calunnia,

                                        per avere detto a terzi, sapendo di dire cosa non vera, di essere stata minacciata con la pistola da CIVI 1, frase sentita anche da __________;

                                        fatti avvenuti a __________, presso lo studio medico dott. __________, in data 6 giugno 2005;

                                        reato previsto dall’art. 174 cifra 1 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 25 gennaio 2006 n. DA 247/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2006 dall’allora difensore;

indetto                               il dibattimento 21 giugno 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 20 aprile 2006, non è comparsa, mentre la parte civile ha partecipato ed il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa, proceduto all’esame della parte civile e all’audizione della teste;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di calunnia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 174 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        calunnia, art. 174 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 6 giugno 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 247/2006 del 25 gennaio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  200.00            multa

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                    40.00            indennità teste       

                                        fr.                  540.00            totale

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