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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.04.2007 10.2006.377

3 avril 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,378 mots·~17 min·3

Résumé

esercizio della prostituzione in camera di albergo; responsabilità; mancata notifica di ospiti di albergo

Texte intégral

Incarto n. 10.2006.377 DA 2763/2006

Bellinzona 3 aprile 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: avv. DI 1, __________  

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a ____________________ nel periodo 27.4./17.5.2006, quale aiuto gerente dell’Albergo V__________, in correità con il gerente ACCU 2, impiegato la cittadina brasiliana ____________________ dedita alla prostituzione, non autorizzata a svolgere attività lucrativa in quanto priva del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

                                        contravvenzione alla federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, quale aiuto gerente dell’Albergo V__________, in correità con il gerente ACCU 2, omesso di notificare alla Polizia, entro le 24 ore previste durante il mese di maggio 2006, 33 notifiche di ospiti alloggiati presso l’albergo;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dall’art. 23 cpv. 4, 5 e 6 LDDS, richiamati gli art. 2 cpv. 2 LDDS e 2 cpv. 2 ODDS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 agosto 2006 n. 2763/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

                                        periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 18 agosto 2006;

indetto                               il dibattimento 3 aprile 2007, al quale hanno presenziato l’accusato ed il difensore avv. DI 1,  mentre che il Procuratore Pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

rilevato                              che con ordinanza 17 gennaio 2007 è stata ordinata la riunione del presente procedimento con quello dipendente da decreto d’accusa n. 2764/2006 del 7 agosto 2006 nei confronti di ACCU 2,

                                        che i due procedimenti sono stati disgiunti con menzione a verbale del dibattimento, preso atto che ACCU 2 non è comparso e dovendo di conseguenza procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento da ogni capo d’accusa postulando l’assegnazione di congrue ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                                        1.1.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, a ____________________ nel periodo 27.4./17.5.2006, quale aiuto gerente dell’Albergo V__________, in correità con il gerente ACCU 2, impiegato la cittadina brasiliana ____________________ dedita alla prostituzione, non autorizzata a svolgere attività lucrativa in quanto priva del richiesto permesso della Polizia degli stranieri?

                                        1.2.  contravvenzione alla federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, quale aiuto gerente dell’Albergo V__________, in correità con il gerente ACCU 2, omesso di notificare alla Polizia, entro le 24 ore previste durante il mese di maggio 2006, 33 notifiche di ospiti alloggiati presso l’albergo?

                                        2.    In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                        3.    Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                        4.    L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    Devono essere assegnate ripetibili e se si in quale misura?

                                        6.    A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che in data 4/5 aprile 2007 il Procuratore Pubblico ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, sebbene “cautelativamente”, chiedendo contestualmente la motivazione della sentenza;

                                        da qui le presenti motivazioni;

considerato                        in fatto ed in diritto

                                 1.     ACCU 1, cresciuto in Italia, è giunto in Svizzera nel 1969 e ha frequentato la scuola alberghiera a L__________. Nel 1980 si è trasferito in Ticino e ha lavorato, cambiando frequentemente luogo di lavoro, come cuoco, gerente di ristorante e direttore d'albergo. Titolare della patente di esercizio pubblico di tipo 1, ha lavorato da ultimo quale gerente del locale notturno __________ ____________________ sino alla fine di gennaio 2006. Da allora è senza lavoro e dal 1. gennaio 2007 percepisce le indennità di disoccupazione.

                                 2.     A far tempo dal mese di marzo 2006 egli collabora (“dò una mano”) alla gestione dell’hotel V__________. È bene precisare che sin dal 1992 gerente dell’albergo è ACCU 2, già proprietario della struttura, il quale essendo piuttosto anziano (classe __________), ancorché presente quotidianamente in albergo, fatica a sbrigare da solo tutte le faccende amministrative, per far fronte alle quali ha assunto alle sue dipendenze la moglie dell’accusato. Questa, visto che il marito (con il quale nonostante la separazione ha mantenuto un buon rapporto) era rimasto senza lavoro, gli ha chiesto di prestarle un aiuto in albergo, ciò che egli ha accettato di buon grado e senza retribuzione.

                                        Al dibattimento l’accusato ha precisato che gerente “de iure” e “de facto” dell’albergo V__________ è ACCU 2, coadiuvato da sua moglie alla quale sono affidate mansioni di réception e “tuttofare”. L’accusato, oltre a collaborare con la moglie alla ricezione, all’allestimento delle presenze, dei fogli paga, ecc., si trattiene di tanto in tanto anche la notte.

                                        È in questi termini, così ha insistito al dibattimento, che debbono intendersi le dichiarazioni consegnate nei verbali di polizia 18 maggio 2006 (ACCU 2) e 30 maggio 2006 (ACCU 1), non già dunque nel senso di una sua gestione effettiva. Men che meno egli si attribuisce una qualsivoglia responsabilità per la gestione e l’annuncio delle presenze, incombenze che competono alla “ex moglie”, secondo quanto stabilito fra quest’ultima ed il gerente ACCU 2.

                                 3.     Sulla propria pagina web l’hotel V__________ è definito “a conduzione familiare” e così descritto: “immerso nel verde in zona tranquilla e soliva dominante la città. Confortevoli camere con servizi TV, telefono e vista panoramica. Parcheggi. Grande giardino con piscina. Ristorante Bar con terrazza, cucina casalinga. Fermata autobus a 400 metri. A 2 minuti dall'uscita autostradale di L__________. Prezzi camera doppia: CHF 120 – 150, € 80 – 100. Prezzi camera singola: CHF 75 – 90, €  50 – 60. Incluso la colazione al buffet, il servizio e le tasse”. L’offerta “speciale” per il mese di marzo 2007 prevede inoltre che “per soggiorni di almeno 3 notti pagate solo CHF 105 per la camera doppia e CHF 75 per la camera singola. Ricca colazione a buffet inclusa e parcheggio gratis. Piccoli animali ammessi. Ulteriori sconti per famiglie in camere triple”

                                        Al dibattimento l’accusato ha spiegato che l’albergo dispone di 20 camere ed è frequentato da clientela germanica e svizzero-tedesca, in prevalenza coppie, studenti, operai di ditte estere operanti in Ticino, impiegati stranieri e collaboratori della R__________.

                                        Ai clienti dell’albergo viene consegnata una chiave, di modo che gli stessi in particolare di notte possono andare e venire indisturbati senza dover annunciarsi alla ricezione.

                                 4.     A seguito di una segnalazione anonima il 17 maggio 2006 la polizia eseguiva un controllo presso la camera 19 dell’albergo __________ identificando all’interno tale S__________ __________, cittadina brasiliana nata il __________ e tale C__________, pure cittadino brasiliano ma residente a __________. Interrogata, la S__________ confessava di essersi prostituita all’interno dell’hotel V__________, dichiarando in particolare di essersi accompagnata con una quindicina di clienti durante il suo soggiorno durato dal 27 aprile al 17 maggio 2006. È emerso poi che l’altro cittadino brasiliano trovato nella camera è l’amico della S__________, con la quale si è abbandonato alla prostituzione (in coppia) in tre occasioni durante le prime due settimane di maggio 2006.

                                 5.     Per la qualità dell’accusato di “aiuto gerente”  in correità con il gerente ACCU 2, l’accusa ha ravvisato nel suo agire gli estremi di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS), per avere gli stessi “impiegato” la cittadina brasiliana S__________, dedita alla prostituzione, non autorizzata a svolgere attività lucrativa in quanto priva del richiesto permesso della polizia degli stranieri.

                                        Oltre a ciò, avendo la polizia recuperato in una busta nell’ufficio dell’albergo 33 primi fogli del modulo di notifica degli ospiti datate a partire dal 2 maggio 2006, constatata l’omissione, appunto, di 33 notifiche alla polizia entro il termie di 24 ore come previsto dalla legge, il Procuratore Pubblico ha posto ACCU 1 in stato d’accusa, sempre in correità con ACCU 2, anche per contravvenzione alla LDDS.

                                 6.     Per l'art. 23 cpv. 4 LDDS chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena prevista nel capoverso 1. Se l'autore ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità, si potrà prescindere da ogni pena. Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questi massimi.

                                        L'azione consiste nel fatto che l'agente, svizzero o straniero, "impiega" stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera. "Impiegare" nel senso dell'art. 23 cpv. 4 LDDS significa dare la possibilità a qualcuno di esercitare un'attività lucrativa rientrante nella nozione espressa all'art. 6 dell'Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (cfr. DTF 128 IV 175; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, pag. 122).

                                        Con questa definizione l'applicazione della norma in esame non è limitata a datori di lavoro in senso civilistico (cfr. DTF 128 IV 174).

                                 7.     Per quanto attiene alla sua posizione in seno all’hotel V__________ l’accusato ha confermato alla polizia la sua presenza quotidiana in albergo pur senza percepire uno stipendio (“collaboro con il gerente e la mia ex moglie nell’attività della conduzione dell’albergo …. sono comunque sempre presente sul giorno e aiuto come detto nella conduzione”). Egli ha pure dichiarato che effettivamente il gerente ACCU 2 gli aveva delegato funzioni di gerenza.

                                        Al dibattimento egli è però tornato sulle sue affermazioni, precisando che la sua posizione si limita ad un aiuto alla “ex moglie”,  senza alcuna responsabilità di gerenza e/o direzione della struttura. Ha tenuto inoltre a soggiungere che ACCU 2, laddove dichiara di avergli delegato l’effettiva gerenza (verbale 18 maggio 2996, pag. 1), parla di ACCU 1 intendendo non la persona ma la famiglia __________, senza distinguere ruoli che invero sono ben distinti: sua moglie è l’effettiva sostituta del gerente ACCU 2, e come tale è stipendiata; l’accusato per contro, non è altro che un collaboratore della moglie a titolo benevolo nelle mansioni amministrative. Sempre a mente dell’accusato, è vero che, di fatto, nel periodo considerato lo si poteva trovare all’accoglimento dei clienti, come portiere di notte, oppure in ufficio ad allestire i fogli paga (fra cui anche il salario del gerente ACCU 2), ma è altrettanto vero che queste attività, non remunerate, non facevano di lui un responsabile della conduzione, e nemmeno, come vorrebbe l’accusa, un “aiuto gerente”. A lui non spettava la conduzione dell’albergo, neanche in ruolo di subalterno, tanto meno il potere di decidere o scegliere il tipo di clientela dell’hotel.

                                 8.     L’assenza del gerente ACCU 2 al dibattimento, e quindi l’impossibilità di procedere al confronto tra i due accusati, non ha contribuito a chiarire se l’accusato si trovasse, o meno, in una posizione suscettibile di “impiegare” stranieri non autorizzati, nel senso dell’art. 23 cpv. 4 LDDS, con riferimento all’attività (prostituzione) svolta dalla cliente brasiliana all’interno dell’albergo.

                                        Il dubbio deve quindi profittare all’accusato.

                                        D’altra parte sembra perlomeno strano che un gerente d’albergo deleghi le sue mansioni ad una persona “che svolge l’attività di portiere di notte” (verbale ACCU 2 18 maggio 2006, pag. 1) e che nemmeno viene stipendiata.

                                        Per la verità su questo punto ci si poteva attendere un maggior approfondimento da parte dell’accusa: la moglie andava in ogni caso sentita; e questo non solo per contestualizzare la posizione del marito, ma anche per verificare eventuali sue responsabilità di ordine penale.

                                 9.     Dal profilo dell’elemento soggettivo l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 4 LDDS presuppone l’intenzionalità. Per ritenere l’intenzionalità l’accusa era tenuta ad assodare che l’accusato fosse a conoscenza del fatto che la cliente brasiliana esercitava la prostituzione nella camera d’albergo.

                                        L’accusa si è basata sul rapporto di polizia che recita: “hanno pure dichiarato (__________, ndr) che ACCU 1 era a conoscenza della loro attività illegale che svolgevano nella camera e che ha omesso di notificarli”  (rapporto d’inchiesta 30 maggio 2006, pag. 2).

                                        Ciò che l’accusato ha contestato sin dalle prime battute.

                               10.     L’accusato ha dichiarato che la clientela dell’hotel V__________ si compone prevalentemente di ospiti germanici, svizzero-tedeschi, studenti, operai di ditte estere operanti in Ticino, impiegati stranieri e collaboratori della R____________________. Questo per rendere ben chiara l’idea che trattasi di un albergo, con ristorante, piscina, ecc., e non di un postribolo; tanto che la procedura penale in rassegna non è il frutto della classica retata nel solito albergo-bordello, ove generalmente tutte le camere sono adibite all’esercizio della prostituzione e tutte le clienti vi svolgono questa attività. Per questa ragione, e oltretutto essendo lui presente a V__________ da soli due mesi, egli ha dichiarato di non aver notato nulla di anomalo nel comportamento della cliente brasiliana né degli altri clienti che alloggiavano in quel periodo. La S__________, poi, siccome munita di una propria chiave, andava e veniva per lo più senza nemmeno essere vista dal personale dell’albergo. Non a caso la medesima, alla domanda a sapere se qualcuno dell’hotel notificava i clienti con i quali si accompagnava ha risposto: “non c’è nessuno all’entrata dell’albergo quindi i clienti vanno e vengono senza venire eventualmente notificati” (verbale 17 maggio 2006, pag. 9).

                               11.     Lo scrivente giudice ha richiamato d’ufficio gli interrogatori di S__________ e M__________ (dal quale è stata tratta l’affermazione di cui sopra) che non figuravano agli atti.

                                        A verbale 17 maggio 2006 la S__________ ha dichiarato di aver visto “lavorare” nell’albergo altre ragazze nella camera 18 e 21 come pure in un appartamento facente parte dell’albergo. Da ciò l’affermazione che l’accusato “è perfettamente al corrente di quello che succede in alcune camere”  (pag. 9).

                                        Analogamente, assunto a verbale lo stesso giorno, il M__________, alla domanda a sapere se “i responsabili dell’albergo erano a conoscenza che usavate la camera 19 per l’esercizio della prostituzione”, ha risposto: “penso proprio che ne erano a conoscenza, anche per il fatto che mi vedevano entrare ed uscire dalla camera, come pure vedevano i clienti che raggiungevano la camera in questione” (verbale 17 maggio 2006, pag. 3).

                                        In entrambi i casi non trattasi di fatti assodati dai testimoni ma di ragionamenti deduttivi che, presi a sé stanti, non recano la prova della consapevolezza dell’accusato. Da notare poi che il M__________ non si riferisce esplicitamente all’accusato ma in termini più generici ai “responsabili dell’albergo”.

                                        Né gli atti riferiscono sulla presenza di altre clienti di V__________ dedite alla prostituzione; non vi è traccia di un verbale di interrogatorio, di un decreto d’accusa o quant’altro.

                                        Da osservare, inoltre, che tra il personale di V__________ e la cliente brasiliana non vi era altro tipo di rapporto al di fuori della normale relazione albergatore-ospite. Nessuna subordinazione, nessun contatto né conoscenza precedenti, nessuna differenza di prezzo della camera rispetto a quanto pagato dagli altri clienti. Né l’accusa ha saputo provare un consenso tacito o espresso da parte dell’accusato all’esercizio della prostituzione all’interno della struttura.

                                        Da ultimo non può essere tralasciata la circostanza che durante la permanenza a V__________, durata 22 giorni, la S__________ ha dichiarato che si sarebbe accompagnata con “circa 15 clienti”, ossia mediamente poco più di un cliente ogni due giorni. In queste circostanze, tenuto conto della diversificata tipologia dei clienti dell’albergo e del fatto che perlopiù i clienti, siccome muniti di chiave, vanno e vengono senza doversi annunciare, la tesi dell’accusato in punto alla sua non consapevolezza dei fatti ben può apparire credibile.

                               12.     In applicazione del principio in dubio pro reo occorre pertanto concludere che l’accusa non ha saputo provare la realizzazione dell’elemento costitutivo oggettivo e soprattutto di quello soggettivo del reato ascritto ad ACCU 1 che deve quindi essere prosciolto dall’’accusa di infrazione alla LDDS.

                               13.     ACCU 1 è inoltre accusato di contravvenzione LDDSi, per avere l’accusato, quale aiuto gerente dell’Albergo V__________, in correità con il gerente ACCU 2, omesso di notificare alla Polizia, entro le 24 ore previste durante il mese di maggio 2006, 33 notifiche di ospiti alloggiati presso l’albergo. Il procuratore Pubblico si richiama qui agli art. 2 cpv. 2 e 24 cpv. 6 LDDS, nonché all’art. 2 cpv. 2 ODSS. A tenore dell’art.  2 cpv. 2 LDDS “chiunque alloggi uno straniero a pagamento deve notificarlo immediatamente alla polizia locale (…)”. L’art. 2 cpv. 2 ODDS ribadisce questo principio: “lo straniero è tenuto a dichiarare il suo arrivo e il suo alloggiatore a notificarlo (…)”.

                               14.     Come visto più sopra al dibattimento l’accusato ha precisato la sua posizione presso l’hotel V__________, dichiarandosi alieno da ogni funzione di gerente o anche solo di “aiuto gerente”. In relazione alle notifiche degli ospiti ha affermato che lui veniva incaricato, di tanto in tanto, unicamente di recapitare le notifiche alla polizia, ritenuto che la responsabilità per il loro l’allestimento incombeva al gerente ACCU 2 e/o a sua moglie. Del resto, l’accusato già aveva avuto modo di dichiarare alla polizia che “si tratta di una dimenticanza da parte della mia ex moglie, la quale ha lasciato i fogli di notifiche in albergo” (verbale 30 maggio 2006, pag. 4).

                                        Egli ha tuttavia ammesso di aver allestito la notifica del cittadino svizzero che si era presentato in albergo con la S__________ il 27 aprile 2006 (trattasi più che verosimilmente di tale P__________, sul quale gli atti non fanno stato di accertamenti di sorta), ma non quella della sua accompagnatrice. Ora, a prescindere dal fatto che l’accusa non ha saputo provare in termini sufficientemente chiari la posizione di “alloggiatore” dell’accusato, non può essere disatteso che le 33 (omesse) notifiche riguardano il periodo 2 maggio 2006 – 16 maggio 2006. Nessuna di queste notifiche si riferisce alla S__________ __________, la quale, giunta in albergo il 27 aprile 2006, andava semmai notificata prima dell’inizio di maggio. Ma oltre a ciò, nulla risultando agli atti circa queste 33 notifiche, non è possibile affermare che la loro omessa notifica alla polizia entro 24 ore assurga a violazione dei disposti della LDDS rispettivamente della ODDS. Niente permette infatti di concludere che le 33 notifiche riguardassero (anche) ospiti stranieri. L’omessa notifica cade, in questi termini, sotto le prescrizioni contravvenzionali di diritto cantonale (art. 66 LesPubb in relazione con gli art. 53 cpv. 3 LesPubb e art. 1 e 5 RNot) e come tale è stata oggetto di sanzione attraverso la multa di fr. 360.-inflitta all’accusato in data 12 gennaio 2007 dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico.

                               15.     Ne segue che ACCU 1 deve essere prosciolto anche dall’accusa di contravvenzione alla LDDS.

P.Q.M.                              visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2., come segue ai quesiti posti sub 5 e 6, decaduti gli altri;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle accuse di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

assegna                           la tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere ad ACCU 1 fr. 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       250.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      400.--         totale

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