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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.05.2007 10.2006.374

2 mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·844 mots·~4 min·3

Résumé

allestire un estratto falso dell'Ufficio esecuzione fallimenti

Texte intégral

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.374 DA 2729/2006

Bellinzona 2 maggio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di         falsità in documenti,

                                        per avere, a Lugano e a __________, nel corso del mese di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito profitto, formato e fatto uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio per avere presentato a __________, proprietaria dell’immobile sito in Via __________ a __________ presso il quale il figlio __________ ha in locazione un appartamento, un estratto dell'ufficio esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________ da lei stessa falsificato, sul quale, contrariamente al vero, si attestava che non vi erano procedure esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di carenza beni a nome del figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo risultano 32 esecuzioni in corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati di carenza beni per complessivi frs. 46'061,65;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP, in collegamento con gli artt. 18, 36, 41, 62 e 63 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 31 luglio 2006 n. 2729/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese di fr. 100.--.

ed inoltre                      3.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 agosto 2006;

indetto                               il dibattimento 2 maggio 2007, al quale è comparsa l’accusata, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la quale chiede in via principale il proscio-glimento, in via subordinata che la pena venga sensibilmente ridotta;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di falsità in documenti,           per avere, a Lugano e a __________, nel corso del mese di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito profitto, formato e fatto uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio per avere presentato a __________, proprietaria dell’immobile sito in Via __________ a __________ presso il quale il figlio __________ ha in locazione un appartamento, un estratto dell'ufficio esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________ da lei stessa falsificato, sul quale, contrariamente al vero, si attestava che non vi erano procedure esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di carenza beni a nome del figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo risultano 32 esecuzioni in corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati di carenza beni per complessivi frs. 46'061,65?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 251 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2729/2006 del 31 luglio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie                    

                                        fr.                      300.--         totale

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