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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.02.2007 10.2006.351

6 février 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,943 mots·~20 min·3

Résumé

Cane che morde un bambino di tre anni

Texte intégral

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.351 DA 2447/2006

Bellinzona 6 febbraio 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , (difesa da: DI 1)  

prevenuta colpevole di        lesioni colpose

                                        per avere, a __________ in data 13.10.2005, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, in particolare per avere, nella sua veste di custode professionale di cani di terze persone, ricevendo la visita presso la sua abitazione della potenziale futura cliente __________ accompagnata dai di lei figli minorenni CIVI 1 (09.07.2002) e __________ (17.10.2000), omesso, per imprevidenza colpevole, di impedire ai due bambini in tenera età d’entrare nel fondo cintato in suo uso, all’interno del quale vagavano liberi alcuni cani, o, alternativamente e per cautela, di confinare in luogo sicuro (perlomeno) il quadrupede di proprietà di __________ di nome “Peggy”, che l’autrice teneva in custodia e sapeva essere, per pregressi comportamenti aggressivi manifestati verso un suo conoscente e verso altri cani, un animale imprevedibile e a cui non doveva essere data confidenza, con la conseguenza che, all’improvviso, “Peggy” morse il piccolo CIVI 1 all’altezza dell’occhio sinistro, cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 27.10.2005, del 12.01.2006 e del 06.03.2006 rilasciati dall’Ospedale __________;

                                        reato previsto dall'art. 125 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 2447/2006 di data 12 luglio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                    1.  Alla multa di fr. 600.-.

                                    2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, per il tramite della rappresentante legale __________, pure in __________, è rinviata al competente foro civile.

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2006 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 6 febbraio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il patrocinatore della parte civile mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 8 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentita una testimone;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e protesta fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’imputata e protesta tasse, spese e ripetibili;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni colpose per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     ACCU 1 dopo essere stata attiva per anni nella ristorazione si è dedicata a partire dal giugno 2004 a quella che era da sempre la sua passione: lavorare con i cani. Ha così aperto una pensione per cani ad __________, che descrive nel seguente modo:

                                        “I cani mi vengono affidati in pensione, li tengo in casa e durante il giorno li lascio liberi in giardino, sono sempre con me. Facciamo lunghe passeggiate nei boschi e tengo al massimo una decina di cani, inclusi quelli che ritornano a casa la sera. Durante la notte tengo al massimo presso la mia abitazione non più di cinque cani. Tutto dipende anche dal carattere dell’animale e cerco di combinare un buon gruppo per farli divertire. Di solito per la pensione chiedo al giorno la somma di ca. fr. 25.-/30.- ma dipende dalla taglia del cane (maschio o femmina).

                                        Mi intendo di cani perché sono cresciuta con i pastori tedeschi e capisco subito il loro carattere, sono in grado di dire se si adattano al gruppo. Ho già rifiutato cani che secondo me erano pericolosi per il gruppo.

                                        In casa ho dei cancelli per bambini per separare i grandi cani da quelli piccoli, mentre all’esterno i cani sono liberi.

                                        (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 13 gennaio 2006, pag. 1)

                                 2.     Nell’ottobre 2005 la famiglia __________ era intenzionata ad assentarsi per vacanze e cercava un luogo dove lasciare il proprio cane in quel periodo.

                                        “... ho contattato telefonicamente la sig.ra ACCU 1, di __________ in Via __________, per portargli il mio cane collie di anni 12.

                                        Preciso che avevo contattato altri canili e la sig.ra ACCU 1 era la prima persona che dovevo visitare ed andare a vedere se era il luogo adatto per il mio cane. Aggiungo che il mio cane non è mai stato affidato a nessuno a parte i famigliari, ed io cercavo un luogo dove lo potevano curare come noi e non un canile. In data 13.10.2005, avevo l’appuntamento con la sig.ra ACCU 1 alle ore 16.00. Mi sono recata in luogo con il mio cane come pure i miei due figli : __________, 17.10.2000 e CIVI 1, 09.07.2002.

                                        La casa della citata signora si trova isolata dopo il bosco. Sul posto all’esterno della casa vi era ad attendermi la sig.ra ACCU 1. Dopo aver parlato con lei mi diceva di far scendere dalla mia auto il cane e lei ha preso due o tre cani che si trovavano in pensione. Ci siamo quindi recate nel prato dietro la usa abitazione per valutare la compatibilità tra i cani.

                                        Era mia intenzione lasciare i miei due figli in auto, ma visto il luogo pericoloso (vi è in loco un dirupo, n.d.r.) ho deciso di prenderli con me. Giunte nel prato i cani erano liberi e si sono familiarizzati. I miei due figli si trovavano vicino a me. Dopo circa una decina di minuti, visto che i cani erano tranquilli, sempre liberi, siamo ritornati verso la casa della ACCU 1 per vedere il luogo. Dopo aver aperto il cancello i cani sono entrati in giardino. Da parte mia sono entrata ed ho lasciato i due figli all’esterno, dicendogli di rimanere tranquilli in luogo.

                                        La sig.ra ACCU 1 mi faceva vedere il suo appartamento dicendomi che la pensione giornaliera per il mio cane si aggirava a Fr. 25.-. Dopo un attimo, uscita nel giardino ho notato i miei due figli che si stavano arrampicando sul cancello (cancello di un’altezza di circa due metri, quadrettato).

                                        Subito dopo ho sgridato i miei due figli di scendere e unitamente alla signora siamo uscite all’esterno. Dopo un attimo, la signora, visto che tutto era tranquillo, mi ha detto che potevo lasciare entrare i miei bambini nel giardino, con me.

                                        Il giardino all’inizio è un lungo passaggio, quindi si apre in uno spazio aperto. Da parte mia gli chiedevo di farmi vedere se era recintato in modo adeguato. Intanto ho chiesto ai miei figli di starmi vicino, per sicurezza e per tenerli d’occhio in quanto vi erano diversi cani liberi. Giunta nello spazio aperto, il figlio CIVI 1 era sempre attaccato alla mia gamba sinistra e l’altro era dietro di me. Eravamo fermi e la signora mi faceva vedere il giardino. Preciso che i cani sono liberi e non vi sono box. Ricordo che oltre al mio potevano esserci quattro cani in pensione.

                                        Mentre mi stava spiegando come cura i cani, CIVI 1 ha iniziato a strillare e urlare, toccandosi l’occhio sinistro. Ho guardato verso di lui ed ho notato che sanguinava al citato occhio. Siccome ci trovavamo di spalle non ho visto il cane aggredire mio figlio, ma ho subito notato che si trovava vicino a noi.

                                        La sig.ra ACCU 1, visto che mio figlio era stato ferito all’occhio, ha iniziato ad urlare scappando.

                                        (cfr. verbale di interrogatorio __________ 12 gennaio 2006, pag. 1 e seg.)

                                 3.     L’accusata ha riferito dei fatti nel seguente modo:

                                        “Nel mese di ottobre 2005, non ricordo la data esatta, sono stata contattata telefonicamente dalla sig.ra __________ la quale mi diceva che aveva trovato un mio foglietto e voleva portare il suo cane in pensione da me (vecchio collie di 12 anni). Gli fissavo un appuntamento a casa mia in data 13.10.2001 alle ore 16.00 per fargli vedere il posto ed anche perché io volevo vedere il cane e per conoscerla.

                                        Quel giorno siccome mi aveva detto che portava pure i suoi bimbi, non ricordando l’orario esatto cercavo di richiamarla per comunicargli di non portare i bambini ma in quel momento mi chiamava lei dicendomi che si trovava già davanti a casa mia. Gli [recte: le] ho detto che sarei arrivata.

                                        Andavo a vedere e con me vi erano due cani femmine, un cane lupo spagnolo di nome Luana ed il cane della __________. Ho notato che la signora con i due bimbi erano già scesi dal veicolo e questo mi ha dato fastidio. Dicevo buongiorno e di fare attenzione ai miei due cani e soprattutto alla piccola Peggy, di non toccarla. Quando arriva qualcuno con un cane ci troviamo sempre in un terreno neutrale per far conoscenza ai cani e prendo sempre i due cani succitati perché è da tanto tempo che si trovano da me e fanno subito conoscenza con gli altri.

                                        Dal posteggio delle auto fino al prato vi è una distanza di ca. 50 metri. Con i cani liberi e con quello della __________ ci siamo recati in detto prato. Durante il tragitto avevo ripetuto ai due bimbi di ignorare la piccola Peggy.

                                        Visto che tutto era andato bene e avevano fatto conoscenza siamo andati verso la mia abitazione, sempre con i tre cani liberi. Giunti davanti al cancello in ferro dell’altezza di circa due metri, ho fatto entrare all’interno i tre cani. La __________ ha richiuso il cancello lasciando i bimbi all’esterno. Voleva assicurarsi che tutto era in ordine.

                                        Mi sono subito spaventata perché ho notato il bambino più grande che si stava arrampicando sul cancello. Visto che i citati bambini erano troppo piccoli  per lasciarli sia in macchina che all’esterno del cancello, essendo una cliente nuova, per non offenderla, gli dicevo di pure fare entrare i suoi due bambini. Siamo andate subito nel giardino dove si trovavano i tre cani liberi. Mentre stavamo chiacchierando e la signora mi diceva che bel posto e che bella vista, notavo il cane lupo che stava giocando con dei rami e si trovava davanti a noi a circa due o tre metri. Il bambino più grande si trovava vicino a detto cane giocando con i rami e da parte mia mi concentravo su di loro. La __________ si trovava alla mia destra, il bambino più piccolo vicino a lei alla gamba destra e la signora aveva la mano sulla sua testa. Da parte mia ero nervosa perché la signora lasciava giocare il suo bambino con la Luana che comunque è brava e non ha mai morsicato nessuno.

                                        A questo punto notavo giungere in modo assolutamente naturale e tranquillo, il cane della __________ il quale passava vicino al bambino. Ho visto che si era allontanato e abbiamo nuovamente guardato in avanti discutendo. Non abbiamo guardato la direzione dove era andata la Peggy. Improvvisamente ho sentito la Peggy fare un ‘verso da morso’ ed il bambino urlare. Mi sono subito girata ed ho notato il bambino che sanguinava molto all’occhio. Mi sono spaventata e non capivo più nulla.”

                                        (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 13 gennaio 2006, pag. 2 e segg.)

                                 4.     CIVI 1 ha subito una ferita lacero-contusa palpebrale inferiore all’occhio sinistro a tutto spessore (di circa 3-4 cm) con coinvolgimento del tarso. E’ stato sottoposto ad intervento chirurgico il giorno stesso dei fatti e si è sottomesso a cure ambulatoriali dal 13 ottobre al 12 dicembre 2005. Inoltre sulla punta del naso è stato osservato un difetto di sostanza del diametro di ca. 1 cm (cfr. act 1 e 3).

                                        L’infortunio ha lasciato in modo definitivo una cicatrice interna nella sacca congiuntivele, che tuttavia non avrà particolari conseguenze. Irrimediabilmente compromesso è per contro il canalicolo lacrimale inferiore, ciò che potrebbe comportare in futuro una lacrimazione eccessiva dell’occhio, che può essere trattata solo chirurgicamente con una quota di successo inferiore al 50%. Non sono conosciute eventuali conseguenza psicologiche (cfr. act 17).

                                 5.     Per i fatti descritti il Procuratore pubblico ha ritenuto l’accusata autrice colpevole di lesioni colpose e ha proposto la sua condanna alla multa di fr. 600.-, rinviando la parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

                                 6.     Al dibattimento l’accusata ha ribadito quanto esposto in precedenza, sottolineando di avere detto a più riprese alla madre di fare attenzione ai cani.

                                        Ha inoltre precisato:

                                        - di aver lasciato entrare i bambini anche se la situazione non le piaceva, perché il primo contatto all’esterno sul prato era andato bene;

                                        - che altre volte con bambini non era successo niente;

                                        - di avere confidato che anche questa volta nulla sarebbe accaduto;

                                        - che a suo modo di vedere il morso del cane è solamente ipotizzabile con il fatto che il bambino teneva in mano un giocattolo di plastica e che probabilmente lo ha agitato davanti all’animale (ipotesi che era già stata avanzata in sede di interrogatorio davanti al Procuratore pubblico, cfr. pag. 3);

                                        - che il danno non è stato risarcito;

                                        - di essere divorziata senza figli e di avere un reddito lordo mensile di fr. 4’000/4'500.- mediamente.

                                 7.     La madre, sentita come testimone, ha a sua volta confermato le precedenti dichiarazioni, evidenziando in particolare:

                                        - di non avere lasciato i bambini nell’automobile, poiché posteggiata in prossimità di un dirupo (se avessero toccato qualcosa di sbagliato poteva anche precipitare);

                                        - che l’accusata non ha mai detto di fare attenzione ai cani;

                                        - che è stata la signora ACCU 1 a dire di far entrare i bambini nel giardino (da parte sua era tranquilla, perché non le era stato indicato alcun pericolo);

                                        - che CIVI 1 non aveva alcun giocattolo in mano.

                                 8.     Il patrocinatore di parte civile afferma che l’accusata è l’unica responsabile dell’incidente, perché pur essendo consapevole dei pericoli non ha intrapreso le misure necessarie per far sì che il fatto non avvenisse. In altre parole ha superato il limite del rischio ammissibile.

                                        Si tratta di una leggerezza inaccettabile per una professionista che deve essere sanzionata. In particolare non può essere che una persona del mestiere si fidi di un primo veloce incontro come quello avvenuto sul prato prima di entrare in giardino e non avvisi i clienti del pericolo comunque esistente.

                                        Contesta altresì l’ipotesi del giocattolo in mano al bambino, che non trova alcun riscontro e rimane una supposizione dal momento che l’accusata stessa ha ammesso di non aver visto.

                                        In definitiva chiede la conferma del decreto di accusa e la condanna al pagamento della somma di fr. 2'000.- per ripetibili.

                                 9.     La difesa dopo aver precisato che il reato imputato può essere stato commesso solo per omissione, perché la signora ACCU 1 non ha commesso alcun atto positivo per cagionare un danno a CIVI 1, ha affermato che l’accusata ha sì una posizione di garante per l’attività che svolge, ma che non si può pretendere che elimini tutti i rischi. In particolare con i bambini è necessaria una accresciuta attenzione, ciò che non significa tuttavia che occorra bandire qualsiasi incontro tra cani e bambini (non ci sarebbe una norma in tal senso). L’accusata ha ossequiato i suoi doveri di prudenza, prendendo tutte le misure necessarie, ritenuto altresì che in presenza dei genitori non può essere richiesta l’adozione di misure inabituali.

                                        Non bisogna dimenticare che la madre ha accettato il rischio quando ha acconsentito a che i bambini entrassero nel giardino.

                                        Infine osserva che il cane non era pericoloso e che il morso poteva benissimo avvenire anche prima sul prato.

                                        In sostanza, a mente della difesa, all’accusata non può essere imputata una negligenza. Motivo per il quale chiede l’assoluzione, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                               10.     Per l’art. 125 cpv. 1 CP in vigore al momento dei fatti chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Nella versione attuale, in vigore dal 1° gennaio 2007, la punizione è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, alla quale, se sospesa, può essere aggiunta una multa.

                                        Il reato può essere commesso con un’azione positiva o per omissione. In quest’ultima ipotesi è punibile chi non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto, di una comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio. In simili circostanze la persona interessata ha una posizione di garante.

                               11.     All’accusata viene rimproverato di avere omesso, per imprevidenza colpevole, di impedire a due bambini in tenera età di entrare in un fondo citato all’interno del quale vagavano liberi alcuni cani o perlomeno di assumere particolari accorgimenti a loro protezione.

                                        Chi detiene cani e in particolare chi gestisce una pensione per cani crea una fonte di pericolo, perché il comportamento di questi animali non sempre è prevedibile. Anche un cane di per sé docile può diventare aggressivo quando è intimorito, perché confrontato con una situazione o una persona sconosciuta.

                                        L’accusata era perfettamente cosciente di ciò, tant’è che ha tentato, purtroppo tardivamente, di raggiungere per telefono la madre di CIVI 1 per chiederle di venire senza figli e si è poi sentita a disagio quando la cliente si è presentata con i bambini.

                                        Ella aveva quindi una posizione di garante.

                               12.     Ci si deve a questo punto chiedere se ACCU 1 ha fatto tutto quanto ci si poteva da lei attendere in base alle sue conoscenze e alla sua esperienza per far sì che l’evento non si verificasse.

                                        A questo proposito occorre prima di tutto osservare che un’eventuale concolpa di un’altra persona non è idonea a inficiare o anche solo a sminuire quella dell’accusata, perché in ambito penale ognuno risponde per le proprie mancanze. E’ quindi inutile ai fini dell’odierno giudizio ricercare, come insistentemente fatto dalla difesa, possibili errori della madre.

                                        L’imputata sostiene di avere avvisato la mamma di CIVI 1 di prestare attenzione ai cani, in particolare alla Peggy, e si è fidata a lasciar entrare i bambini nel giardino ritenendo, benché la situazione non le piacesse, che non si concretizzasse una situazione di pericolo (cfr. verbale 14 febbraio 2006, pag. 3), perché il primo contatto fuori sul prato era andato bene.

                                        La madre afferma per contro che nessun avviso è stato dato. La questione può restare irrisolta, poiché in ogni caso il comportamento dell’accusata, quand’anche avesse segnalato il pericolo, non è da ritenere sufficiente.

                                        Ella sapeva:

                                        - che un incontro bambini-cani può essere problematico, perché oltre all’imprevedibilità dei cani vi è anche quella dei bambini;

                                        - che i cani presenti erano diversi;

                                        - che questi cani dovevano familiarizzare con un nuovo animale (non si potevano escludere contrasti), tant’è che almeno un cane era chiuso in casa;

                                        - che doveva occuparsi della cliente per mostrare il luogo e discutere i termini dell’accordo per la pensione;

                                        - che Peggy aveva già creato qualche problema in precedenza (“Devo dire che il cane della __________ lo conosco da circa 1 anno. Posso dire che si tratta di un cane ‘falso’. Nel senso che occorre lasciarlo in pace. Mi ricordo alcuni passati comportamenti di questo cane: ad esempio si comporta da ‘capo branco’ nei confronti degli altri suoi simili; ricordo in particolare che delle volte ha morso dei cani che si trovavano presso la mia pensione al muso, senza tuttavia procurare delle lesioni gravi o importanti. Mi ricordo anche che un mio amico fu morso dal cane della Signora __________, ancorché in modo superficiale, quando egli voleva entrare nella mia vettura, all’interno della quale vi era appunto la Peggy” cfr. verbale di interrogatorio 14 febbraio 2006, pag. 2);

                                        - che i bambini erano due e per di più in tenera età.

                                        In queste circostanze l’accusata doveva e poteva fare molto di più per evitare che il pericolo rappresentato dai cani si concretizzasse. Ciò non significa che non si possa permettere l’incontro fra bambini e cani, ma che lo stesso deve avvenire in condizioni ottimali che tengano conto sia delle peculiarità dei bambini sia di quelle dei cani.

                                        In concerto, vista la particolare pericolosità della situazione, si potevano prendere per esempio le seguenti misure:

                                        - chiudere i cani in casa;

                                        - esigere che la madre tenesse in braccio almeno il più piccolo e accudire lei stessa il più grande;

                                        - far riportare i bambini in auto e, se possibile, far spostare il veicolo in luogo sicuro;

                                        - far entrare i bambini in casa se potevano essere comunque visti e controllati;

                                        - chiedere, se nessuna misura appariva appropriata, di tornare un’altra volta senza figli.

                                        In definitiva l’accusata ha dimostrato leggerezza pur rendendosi conto della situazione di pericolo. Irrilevante peraltro, ai fini del giudizio sulla colpevolezza, se il bambino avesse in mano un giocattolo.

                                        ACCU 1 è di conseguenza autrice colpevole del reato imputatole.

                               13.     Per quanto concerne la pena questo giudice ritiene più favorevole all’accusata il diritto previgente che prevede la possibilità di infliggere anche solo la multa, mentre che con la normativa attuale la punizione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa, e la multa.

                                        L’ammontare di fr. 600.proposto dal Procuratore pubblico, ritenuto che ACCU 1 è incensurata e che l’imprevidenza non risulta grave, appare correttamente commisurata al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico. Va pertanto confermato.

                               14.     La parte civile non avanza in questa sede pretese di risarcimento, ma chiede l’assegnazione di ripetibili.

                                        In materia di atto illecito vale come regola il principio dell’obbligo di contenimento del danno. Ne segue che le spese legali della parte civile in ambito penale sono da risarcire solo laddove e nella misura in cui un patrocinio si rivela indispensabile a causa delle difficoltà giuridiche o della complessità fattuale o per altri motivi particolari.

                                        In concreto la vittima era un bambino di 3 anni e nella fattispecie era coinvolta anche la madre. Ben si giustificava quindi l’assistenza di un legale.

                                        Possono di conseguenza essere riconosciute ripetibili per fr. 2’000.-.

visti                                   gli art. 63, 125 cpv. 1 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di lesioni colpose per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2447/2006 del 12 luglio 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 600.-;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’090.-;

                                        3.  al pagamento alla parte civile dell’importo di fr. 2'000.- per ripetibili.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà atto                             che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       800.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         40.00       testi                                       

                                        fr.                     1690.00       totale

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