1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 4. CIVI 4 5. CIVI 5 3, 4, 5 patr.ti da: PR 2 6. CIVI 6 7. CIVI 7 6, 7 patr.ti da: PR 1
Incarto n. 10.2006.285 DA 2192/2006
Bellinzona 30 marzo 2007
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1, (difeso da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. calunnia,
per avere, in date imprecisate nel periodo metà luglio 2005/07.08.2005, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpato o reso sospette diverse persone di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla loro reputazione, in particolare per avere, lasciando su suolo pubblico numerosi biglietti stampati fronte/retro mediante i quali venivano proposte, tramite l’indicazione di utenze telefoniche fisse, disinibite pratiche sessuali (scambi di coppia, sesso orale e orge) con i nominativi di “CIVI 4 & CIVI 5”, ““CIVI 4 & CIVI 5 & __________”, “CIVI 6 & CIVI 7”, “____________________”, “__________& CIVI 7 __________”, “__________& CIVI 2 __________”, CIVI 6 CIVI 2 & __________”, ritenuto che alcuni passanti, fra cui __________, hanno potuto raccogliere e leggere i foglietti abbandonati, risalendo attraverso i seguenti numeri telefonici:
- __________ a CIVI 4, CIVI 5 e alla loro figlia CIVI 3,
- __________ a CIVI 6 e a sua figlia CIVI 7,
- __________ a CIVI 2,
- __________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________, __________ a __________, __________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________ e __________ a __________ di __________,
incolpato o reso perlomeno sospetti CIVI 4, CIVI 5, CIVI 3, CIVI 6, CIVI 7, CIVI 2 e CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla loro reputazione, sapendo che i servizi sessuali proposti a pagamento, di conseguenza alludenti all’attività del meretricio e pertanto lesivi dell’onore, in realtà non erano offerti dalle vittime;
2. ingiuria,
per avere, a __________ e a __________ in date imprecisate nel periodo settembre 2004/giugno 2005, offeso l’onore di CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6, CIVI 3 e CIVI 7, inviando per posta ai domicili dei genitori di queste ultime:
· due disegni ingiuriosi, in quanto raffiguranti una persona con le corna e due zampe da animale intenta a raccogliere spermatozoi e a bere liquido seminale nonché a urinare e defecare,
sette fogli A4 anonimi con stampate le seguenti ingiuriose frasi:
· “__________andicappati siete tutti nella merda più profonda …”;
· “Hei __________ andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo neppure iniziato coi danni vi siete indebitati per __________ € ora siete tutti nei guai __________ andicappati bastardi porci a voi la galera non basta (…)”;
· “(…) Super-offerta speciale !! (…) Compresse effervescenti concentrate per Donne Esasperate / Limitate / Irrecuperabili dalla nascita (…) Cura-Elimina le identificate rare ma GRAVI Malattie tipo: Limitazioni di ogni genere chiamate __________ o __________ o __________ – (…)”;
· “Non avreste mai dovuto ne rubare ne mentire (…) bastarda (…);”
· “La __________”;
· “Buon appetito alle vacche (…)”;
3. Abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a __________ nel periodo 30.07.2005/09.08.2005, ripetutamente abusato per malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per inquietare CIVI 4 e CIVI 5, selezionando in 13 occasioni l’utenza telefonica fissa __________ in uso alle parti civili;
4. minaccia,
per avere, a __________ e a __________ in date imprecisate nel periodo settembre 2004/giugno 2005, incusso timore a CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6, CIVI 3 e CIVI 7, inviando per posta ai domicili dei genitori di queste ultime, due fogli A4 anonimi con stampate le seguenti frasi intimidatorie:
“__________andicappati, siete tutti nella merda più profonda. L’artefice sarà fatta a pezzi”; “Hei __________ andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo neppure iniziato coi danni vi siete indebitati per __________ € ora siete tutti nei guai __________ andicappati bastardi porci a voi la galera non basta. La vera guerra comincia solo ora. Bastardi capitolerete tutti. __________”;
5. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,
per avere, senza diritto, a titolo non professionale, ad __________ e a __________ in data imprecisata nel corso dell’anno 2001, fabbricato un accessorio di un’arma, segnatamente un silenziatore;
6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, ad __________ in data imprecisata della seconda metà dell’anno 2004, consumato un quantitativo non determinato di marijuana, ma almeno 60 grammi, nonché per avere, senza essere autorizzato, ad __________ in data 11.08.2005, detenuto per il suo consumo personale 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana, sostanza sequestrata dalla Polizia cantonale presso il suo domicilio;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 174 cifra 1 CP, art. 177 CP, art. 179septies CP, art. 180 cpv. 1 CP, art. 33 LARM (combinato con gli artt. 19 cpv. 1 e 4 cpv. 2 lett. a LARM) e art. 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 19 giugno 2006 n. 2192/2006 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 3 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 3 è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al versamento alla parte civile CIVI 4 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di torto morale e di fr. 214.-- a titolo di risarcimento del danno. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 4 è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
5. Al versamento alla parte civile CIVI 5 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 5 è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
6. Al versamento alla parte civile CIVI 6 dell'importo di fr. 300.- a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 6 è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
7. Al versamento alla parte civile CIVI 7 dell'importo di fr. 500.-- a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 7 è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
8. Per ogni eventuale pretesa le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 sono rinviate al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
9. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
ed inoltre 10. Ordina la confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana sequestrati l’11.08.2005 – Reperto SAD 3186/2005 (art. 58 CPS).
11. Ordina la confisca e la distruzione di un silenziatore, indicato nel verbale di sequestro del 11.08.2005 come oggetto artigianale nastrato di nero (art. 58 CPS).
12. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CP, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2006;
indetto il dibattimento 30 marzo 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, assistito dal suo patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il procuratore pubblico il quale ha posto l’accento sull’inattendibilità delle versioni dei fatti adotte dall’accusato, peraltro contraddittorie,chiedendo la condanna dell’accusato ad una pena superiore a quella proposta con il decreto d’accusa di 60 aliquote giornaliere di fr. 100.—cadauna, la multa di fr. 2'000.—e la confisca, per motivi d’ordine pubblico, della scatola contenente, la pistola, il silenziatore, le munizioni e il silenziatore,
sentite le parti civili che hanno aggiornato le rispettive pretese,
sentito il difensore, il quale ha chiesto l’assoluzione del suo patrocinato assolutamente estraneo ai fatti di cui al decreto d’accusa. Non si è opposto all’uso delle risultanze predibattimentali, né alla qualifica giuridica dei reati, precisando comunque che l’autore degli scritti agli atti non è lui; Ha ammesso pertanto i reati riferiti alla legge sulle armi e a quella sugli stupefacenti di cui ai punti 5 e 6, non opponendosi alla confisca del “silenziatore”,
sentito da ultimo l'accusato il quale ha confermato la propria estraneità ai fatti.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 calunnia;
1.2 ingiuria;
1.3 abuso di impianti di telecomunicazioni;
1.4 minaccia;
1.5 infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni;
1.6 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.L’eventuale pena deve essere posta al beneficio della condizionale?
4.Le pretese delle parti civili CIVI 3, CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6, CIVI 7, la CIVI 1 e CIVI 2 devono essere accolte e se sì in che misura?
5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
6. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana sequestrati l’11.08.2005 reperto SAD 3186/2005 (art. 58 CPS)?
7. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del silenziatore, indicato nel verbale di sequestro del 11.08.2005 come oggetto artigianale nastrato di nero?
§ Deve essere confiscata, subordinatamente consegnata al competente ufficio cantonale la pistola “Beretta” e tutto il contenuto della valigetta?
8. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì , a
quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.ACCU 1 e una delle vittime, CIVI 7 di __________, sono stati fidanzati ed hanno convissuto nella casa dell’accusato a __________. La loro relazione è durata circa sette anni ed è terminata alla fine del 1997. ACCU 1 non ha accettato la fine di questa relazione: stando agli scritti da lui redatti a quei tempi, egli sarebbe stato per anni trattato ingiustamente, ingannato se non addirittura sfruttato dall’allora convivente; una frase fra tutte: “…io essendo un pezzo di pane, e tu lo sai, ho deciso d’inviarti questo scritto perché non sopporto l’ingiustizia e tu lo sai” (doc. 2B, pag. 1). Di diverso avviso era però la ragazza: “l’ACCU 1 non sopportava il mio modo di essere e di parlare”, “da parte mia cercavo di assecondarlo sino ad annullare la mia personalità facendomi subire tutte le angherie possibili e immaginabili”, “se per caso sorridevo o ringraziavo qualcuno per l’ACCU 1 era un tradimento sicuro tacciandomi di ragazza leggera per non dire di puttana”, “ho vissuto in questo sistema per 7 lunghissimi anni senza avere il coraggio di ribellarmi al suo volere” (verb. int. CIVI 3, 6 gennaio 1999, pag.1-2): in seguito lo ha lasciato.
Non è comunque la storia sentimentale fra i due che occorre qui approfondire:
pur comprendendo il fatto che la fine di una relazione possa turbare una
persona, con questo non si può dedurre che questa possa reagire a proprio piacimento, ritenuto che i diritti della personalità devono comunque essere rispettati. Va detto che, allo spirarare della storia fra i due, ACCU 1 ha di gran lunga superato detti limiti.
È infatti in quest’epoca che s’inserisce una prima querela penale sporta dall’ex
ragazza nei confronti dell’accusato, per i medesimi reati (o quasi) di cui al
decreto d’accusa del presente procedimento: con la querela sporta allora,
CIVI 3 affermava che il ACCU 1 aveva divulgato scritti e lettere
ingiuriosi.
2. L’istruttoria che ha fatto seguito a tale querela è sfociata, il 21 marzo 2001, in un decreto di non luogo a procedere, il quale non è stato emesso non per mancanza di prove (si veda il punto 6), ma per “mancanza d’interesse” da parte della querelante e per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Il Procuratore Pubblico aveva comunque “formalmente diffidato” ACCU 1 “a continuare a rispettare l’impegno da lui assunto in sede di verbale di Polizia del 23.1.1999, evitando così, anche in futuro, di nuovamente importunare, in qualsiasi modo o maniera la querelante” (punto 10).
ACCU 1 aveva, all'epoca, comunque ammesso di essere l’artefice dei memoriali oggetto di querela. In sede d’interrogatorio di Polizia del 23 gennaio 1999 aveva precisato: “dal momento in cui ha lasciato la casa ho iniziato a sentire dicerie sul mio conto e sulla nostra situazione di coppia. Le stesse mi venivano riportate da amici comuni e dai suoi colleghi di lavoro di cui non voglio fare i nomi. Non potendo parlare direttamente alla CIVI 3 ho deciso di scriverle delle lettere. Mi vengono mostrati degli scritti allegati alla presente querela penale. Confermo di essere stato l’autore degli allegati A -B -D - E. Quest’ultima l’ho fatta in un momento di rabbia in quanto avevo telefonato alla CIVI 7 e la stessa non mi aveva riconosciuto”. Lo scritto (allegato C) non l’avrebbe invece redatto lui; le persone che avrebbero divulgato le dicerie non sono mai state né precisate né individuate. Tant’è.
Fatte queste premesse, va osservato che i documenti che all’epoca erano allegati alla querela sono essenziali per comprendere la fattispecie oggetto della presente causa, in quanto si tratta di lettere che l’accusato ha ammesso di avere scritto e che possono essere utilizzate per capire il suo particolare modus agendi e per stabilire se gli scritti di cui alla querela del presente procedimento sono stati redatti e divulgati dalla medesima mano.
3. Il 22 luglio 2005 CIVI 3 (l’ex ragazza di ACCU 1 citata nei due punti precedenti) ha inoltrato una nuova querela contro l'accusato. Stando a quanto indicato nell’allegato in questione, egli avrebbe nuovamente commesso reati contro l’onore nei suoi confronti e avrebbe abusato degli impianti di telecomunicazione. ACCU 1 avrebbe per di più minacciato la famiglia di CIVI 3. Per i dettagli si rinvia all’atto introduttivo di causa e ai considerandi che seguono, con la precisazione che i motivi che hanno indotto la querelante a rivolgersi nuovamente all’Autorità sono riconducibili a delle lettere anonime (con disegni allegati) pervenute a lei e ai suoi genitori, oltre che ai numerosissimi bigliettini disseminati in varie località del Sottoceneri (fra cui __________, dove la querelante lavorava e __________, comune in cui abitavano i suoi genitori): uno fra tutti “CIVI 3, “__________, 24h pompini bevuti, fr.10.--”, recante l’indicazione di vari numeri telefonici privati e professionali appartenenti alle vittime.
Pure CIVI 4, padre di CIVI 3, e la madre CIVI 5, che è nel frattempo deceduta, hanno inoltrato una denuncia penale siccome, fra l'altro, il 25 maggio 2005 alle ore 12.20 hanno subito una minaccia di morte al telefono. Le persone citate hanno per di più ricevuto, tramite telefono, le medesime richieste di prestazioni sessuali a causa della divulgazione di bigliettini indicante il loro recapito telefonico di __________.
Anche CIVI 6 ha sporto querela contro ignoti.
Egli ha agito in qualità di padre di un’altra CIVI 3: non la medesima donna che ha querelato il qui accusato e di cui si è detto poc’anzi, bensì una sua omonima, che, per questo motivo é stata anch’ella vittima degli scritti sopra citati.
Non vi sono ragioni per credere che questa CIVI 3 fosse l'obbiettivo effettivamente prefissato dall’autore degli scritti. A seguito dei fatti di cui alla querela del 1999, l'altra CIVI 3, aveva in effetti celato a tutti il proprio indirizzo , mentre la famiglia di CIVI 6, così come sua figlia CIVI 3, erano regolarmente iscritti nell’elenco telefonico. Questa famiglia si è vista dunque recapitare a casa i medesimi scritti e la sua utenza telefonica, appunto di __________, è analogamente stata oggetto di fastidiose telefonate di richieste di prestazioni sessuali. Il relativo numero di telefono privato era infatti indicato sui vari bigliettini sparsi in vari posteggi del Sottoceneri.
Da notare in tal senso che all'indirizzo di CIVI 3 (l'ex ragazza di ACCU 1) non é mai stato recapitato alcunché, così come se l'autore fosse convinto che la stessa abitava a __________.
Il 29 luglio 2005 anche CIVI 1, da sempre datrice di lavoro di CIVI 3 (l'ex ragazza di ACCU 1), ha sporto querela contro ignoti. Presso questo istituto sono infatti giunte “decine e decine di telefonate” da parte di persone che richiedevano prestazioni sessuali e ciò sempre a seguito della divulgazione dei volantini che indicavano (anche) il numero di telefono dell’ufficio informazioni della Posta di __________.
4. Ora, il primo indizio che induce ad identificare ACCU 1 come l’autore degli atti di cui sopra è individuabile nello scritto (firmato) del 1° dicembre 1997. Con questa lettera ACCU 1 aveva richiesto alla sua ex convivente il rimborso di determinati importi pecuniari: quelli riferiti al canone di locazione, quelli riferiti alla sua Jeep, che la ragazza avrebbe danneggiato e, ciò che qui interessa maggiormente, quelli riferiti a quanto da lui speso “per aggiustare la cellulite delle gambe” (doc. 1) della sua ex ragazza. Questo primo scritto lascia trasparire un evidente astio dell’accusato nei confronti di CIVI 3: una sorta di "conto in sospeso" con la sua ex fidanzata, a cui già si accennava all’epoca della prima querela penale (doc. 2). Conto che non é mai stato saldato né dimenticato.
Stando agli accertamenti istruttori, non sono state individuate persone, al di fuori dell’accusato, che potevano nutrire, ancora nel 2005, una tale ostilità nei confronti di CIVI 3: troppo forti erano le frasi da lui scritte immediatamente dopo la rottura. CIVI 7 gli avrebbe addirittura “rubato” sette anni della sua vita (doc. 2B, pag. 12): un turbamento che molto verosimilmente non é mai stato cancellato dalla sua mente. È chiaro però che detto indizio, preso isolatamente, non é sufficiente per giustificare la condanna dell'accusato. Si osserva tuttavia che l’autore degli scritti annessi alla querela deve forzatamente conoscere la vita di CIVI 3 nei dettagli ed avere un motivo (movente) di divulgarli ai sui parenti e a terzi a ben sei anni di distanza dalla fine della relazione.
5. Come detto, per meglio identificare la responsabilità di ACCU 1 nei fatti di cui al decreto d’accusa del 19 giugno 2006, occorre soffermarsi sugli scritti da lui redatti del 1999, vale a dire immediatamente dopo la fine della relazione e rubricati agli atti sub docc. 2A, 2B, 2D e 2E. In tali missive l’accusato si é lamentato, in maniera precisa e circostanziata, della sua ex convivente CIVI 3; egli ha descritto il loro vissuto fino alla rottura, che è stata ad un certo punto messa in atto dalla donna, con il sostegno della sua famiglia. "Pagine di verità saranno inutili alla conoscenza per coloro che la parentela scavalca ogni verità", scriveva all'epoca a giustificazione del suo operato.
“Noi non avevamo neppure iniziato…ora siete tutti nei guai, __________ andicappati bastardi porci”, si dice in un documento (doc. 12) indirizzato nel 2005 ai genitori di CIVI 3. Questo "avvertimento" sembra proprio richimare uno degli argomenti da lui sollevati nel 1999: l'astio nei confronti della famiglia __________. Se poi ci si sofferma su tutti gli atri “temi” toccati e sulle vittime prescelte nelle lettere citate (tutte persone, amici e parenti vicini a CIVI 3), si trovano numerosi altri elementi indiziari che portano forzatamente a concludere che siano stati stati elaborati dalle medesima mente e redatti dalla stessa mano.
6. Per meglio comprendere quanto appena riportato, vanno precisate alcune circostanze avvenute nel corso della relazione fra i due: durante la convivenza con l’accusato, __________ si era sottoposta ad un intervento chirurgico di liposuzione.
1999: nei suoi memoriali ACCU 1 afferma di avere “finanziato” tale operazione e, questo, nonostante non concordasse con la querelante sulla necessità e sull'opportunità di sottoporsi a tale intervento. Secondo lui quell’operazione sarebbe per di più mal riuscita, lasciando nella vittima due brutte cicatrici sulle gambe. È importante porre l’accento su questi due dettagli, in quanto il "tema del dimagrimento", il finanziamento dell'operazione e il fatto delle cicatrici sulle gambe ricorrono assiduamente nei vari scritti e disegni oggetto delle querele.
2005: “coi danni vi siete indebitati” riporta il doc. 12 indirizzato ai genitori della ex convivente: proprio come l’accusato scriveva il 12 settembre 1998, “ …diverse migliaia di Sfr. Svizzeri contabilizzati a decine che __________ deve nei miei confronti”. Come detto fu proprio ACCU 1 a concedere a CIVI 3 i soldi per pagare l’operazione estetica, (doc. 2B a pag. 2): “friend gentleman sale cash __________ € for you head” si riporta nel doc. 10. Va osservato che l’operazione è effettivamente costata quella cifra e che ACCU 1 ha pagato
fr. __________.
7. Un altro argomento ricorrente nei documenti alla base della querela è quello dell’ “ignoranza”. Gli scritti del 1999 definiscono assiduamente CIVI 3 come una persona priva d’intelligenza: essi riportano però anche che, per questo motivo, ella non sarebbe stata in grado di nascondere determinati suoi comportamenti, poi scoperti dall’accusato e giudicati da quest’ultimo intollerabili. Da qui la sua conclusione “…stramaledico gli anni 90,” scrive dopo avere appreso di essere stato in un certo qual senso tradito, “…perché hanno il tuo volto di merda.” La questione dell’“ignoranza” della vittima e della sua famiglia è come un ritornello negli scritti redatti nel 1999 dall'accusato: le parti civili sono spesso definite “__________andicappati” (costantemente scritto senza “h”.)
Si tratta, questo, di un ulteriore forte indizio a carico dell’accusato, proprio perché, anche il redattore degli scritti oggetto di querela, accenna a "intellingenza limitata" (doc. 6) da "bilanciare con il medodo __________ ". ACCU 1 nella lettera del 12 settembre 1998: aveva già precisato che esistono “personalità fisicamente e mentalmente migliori e superiori”: per lui CIVI 3 era una povera “andicappata” “fisica e mentale” d’ “estrema” ignoranza e “bassezza” (doc. 2A, pag. 1 e 3).
8. Vi è poi l’uso del termine “__________”, in gergo famigliare utilizzato per definire una donna o una ragazza molto brutta. L’istruttoria ha dimostrato che la vittima si faceva ironicamente chiamare in questa maniera dall'ex ragazzo; la lettera agli atti sub doc. 2A riporta infatti quanto segue: “…altro che venirmi a dire anni fa: sono ancora la tua __________”.
La parola “__________” viene ripresa, sicuramente non casualmente, nello scritto ricevuto da CIVI 4 (doc. 7): degno di nota è poi il fatto che anche il doc. 2A termina con “…sei solo una poveretta, una povera __________ morta”. Questo termine, assolutamente non usuale, è quindi molto caro all’accusato.
9. Un altro tema ricorrente negli scritti qui in esame è quello della liposuzione e
dell'obesità. Come detto più sopra, durante la convivenza CIVI 3 è
stata oggetto di un intervento estetico: a tal proposito ACCU 1, nel 1999,
con indescrivibile crudezza già scriveva “…ti sei già dimenticata che quando la
cellulite era enorme e mi avevi chiesto un prestito, vero?”. Sulle parti trattate
sarebbero, a suo dire, rimaste “delle cicatrici che ti devi portare dietro” (doc.
2B pag. 8).
Ora, le cicatrici in questione e l'immagine del sovrappeso sono presenti in tutti i disegni oggetto delle querele penali: il doc. 7 raffigura un “mostro” obeso con delle evidenti cicatrici sulle gambe, il doc. 8 ritrae quel medesimo animale mentre beve del liquido seminale (su questo tema pure ricorrente torneremo più avanti), il doc. 9 accenna a delle “balene” e a delle “vacche” (che sono notoriamente termini spregiativi per definire le persone grasse), il doc.10 fa riferimento alla “the big family pigs” (sulla famiglia __________ si é detto più sopra).
In definitiva mostri, balene, maiali e astio per i famigliari: tutte figure e sentimentii presenti nel doc. 2B a pagina 2: “di un’aringa ne facevi una balena”, a pagina 3 “tu mostro”, riferendosi a CIVI 3. La questione del dimagrimento è poi menzionata anche nel doc. 6.
Alla luce di tutto ciò, si deve concludere che unicamente l’accusato può essere l’autore dei disegni in questione, proprio perché ritraggono con incredibile somiglianza quei tristi scenari elaborati nei prolissi scritti del 1999.
Le bestie ricorrono in effetti sovente nei testi in questione: “la balena” (doc. 2B pag. 1), la cagna, l’oca.
Sicuramente non casualmente, questi animali sono presenti anche nei volantini “le balene non sono mai esistite”,“piuttosto tante oche” (doc. 9), proprio come l’accusato aveva definito la sua ragazza nel doc. 2A a pag. 4: “oca, hai schiacciato i piedi della persona sbagliata”, vi è scritto come avvertimento.
10. Vi è poi il tema della mancanza di sincerità e della scorrettezza: stando agli scritti del 1999, CIVI 3 non era un ragazza come l’accusato avrebbe voluto, e di questo se ne sarebbe accorto solo dopo molto tempo: a suo dire, lei non gli diceva sempre la verità, macchinava alle sue spalle e non sarebbe nemmeno mai stata trasparente nei confronti degli altri: “sorridi in faccia alla gente e un istante dopo la accusi alle spalle ignobilmente e meschinamente...ti adegui ripetutamente alle circostanze sfornando balle su balle e falsi sorrisi ignobili…la tua voce gracchiante e falsa…”.
Interessante è osservare come la problematica della “bugiardaggine”, come
la definisce lui (doc. 2A, pag. 1), è oggetto dei volantini e in particolare del doc.
10, “non avreste mai dovuto ne rubare ne mentire”.
11. Il tema più grottesco degli scritti del 1999 è quello dei cosiddetti “pompini”:
“sporca lurida pompinara” scriveva nel doc. 2A a pagina 1 all’indirizzo della
sua ex convivente e, ancora, “bevitrice di spermatozoi”, “succhiacazzi hai mai
calcolato i litri?”
I litri e gli spermatozoi compaiono nel doc. 9 e nei vari disegnini del 2005.
È un argomento, questo, che stava assai a cuore all’accusato. Basti, per ciò dimostrare, osservare il doc. 2E, con la relativa fotografia da lui incollata (che ritrae una donna intenta ad compiere del sesso orale) e raffrontare questo documento con le fotografie pornografiche trovate in casa dell’accusato, che raffigurano le medesime pratiche sessuali.
Anche i vari bigliettini disseminati in tutto il Sottoceneri promettevano questo tipo di prestazioni: “bevute”, fatte da una “__________”, guarda caso la professione (da sempre) della vittima, definita negli scritti “liposuzionata”. Si rinvia per il resto al doc. 10 “pompeur_boire_pombibur”, all’ “ingurgisperm” della “super offerta speciale” o agli spermatozoi ingurgitati dal mostro dei due disegni, per concludere che la mente che ha originato tali ignobili scritti non può essere che una: quella di ACCU 1. Del restro anche il materiale pornografico sequestrato dalla Polizia a casa sua tratta proprio quel particolare tipo di prestazione sessuale orale.
12. Si giunge alle medesima conclusione di colpevolezza se si analizza il comportamento assunto dall’accusato durante l’istruttoria.
Innanzitutto poichè le angherie nei confronti delle parti lese sono terminate immediatamente a seguito dell’intervento della Polizia dell’11 agosto 2005 a casa del ACCU 1. Va inoltre osservato che proprio al domicilio di quest’ultimo sono stati rinvenuti gli originali degli scritti oggetto delle querele e che le vittime hanno ricevuto degli esemplari in fotocopia.
A domanda precisa della polizia sul motivo della presenza di detta documentazione a __________ l’accusato ha risposto: “li ho ricevuti tutti assieme per posta, in una busta. (verb. int. 11 agosto 2005, pag. 3), busta che, guarda caso, non è stata da lui conservata. “Non ho tenuto la busta, ma rammento che il timbro postale era di __________”.
Detta versione non è assolutamente credibile, così non era attendibile quanto detto dal ACCU 1 inizialmente in merito al cassetto, chiuso a chiave, in cui conservava il materiale in questione: in un primo tempo ha dichiarato che la chiave di quel mobile l’aveva sua madre perché vi conservava i prodotti per la pulizia. Preso atto in seguito dell’irragionevolezza di detta affermazione, l’accusato ha poi confessato “che non è la verità” (verb. int. 11 agosto 2005, pag. 3) e che non aveva voluto fornire la chiave del mobile alla Polizia siccome, all’interno del cassetto, vi erano anche gli stupefacenti, effettivamente ritrovati.
13. Quella appena citata non è stata l’unica contraddizione in cui é incorso l’accusato. Ve ne sono infatti altre più evidenti.
In merito alle telefonate anonime ricevute da CIVI 4 a __________ ACCU 1 in un primo tempo ha dichiarato “non ho fatto telefonate alla mia ex ed alla sua famiglia”. In seguito però, dopo che la Polizia gli ha contestato che contrariamente a quanto da lui affermato, da un controllo telefonico é risultato che dal suo cellulare sono state effettuate 12 telefonate all’indirizzo di __________, ha confessato che le chiamate sono realmente avvenute: non però per creare disturbo, ma per comunicare a CIVI 4 che lui medesimo non aveva niente a che vedere con i bigliettini sparsi in tutto il Sottoceneri. Dette telefonate venivano effettuate anche durante la notte “semplicemente perché durante il giorno o la sera lui non rispondeva alle chiamate” (verb. int. 11 agosto 2005, 15:30, pag. 2). CIVI 4, sotto giuramento, ha comunque detto di non avere mai interpellato l’accusato telefonicamente. Al che l’accusato ha reagito: "allora probabilmente è stato qualcuno che aveva la voce che gli assomigliava” (verb. int. 6 aprile 2006, pag. 7) .
14. Una persona avrebbe visto gettare, a __________, da una __________, i bigliettini contenenti le proposte di prestazioni sessuali. Casualmente l’accusato possiede proprio quel modello di vettura. A tale addebito, prospettatogli dalla Polizia, ha risposto: “la persona che mi avrebbe visto gettarli dalla mia vettura non può che essersi sbagliata. Al massimo se i bigliettini sono così tanti come mi si dice, è possibile che io li abbia una volta inconsapevolmente calpestati con la vettura e per effetto del risucchio, forse alzati per aria” (verb. int. 11 agosto 2005, 15:30, pag. 4). Risucchio.
Per giustificare quanto appena indicato davanti al Procuratore Pubblico l’accusato ha affermato: “secondo me la famiglia __________ è probabilmente al corrente dei veicoli che ho poiché CIVI 3 ha verosimilmente tenuto dei contatti con delle persone che abitano vicino a me, le quali possono sapere tutto di me e quindi anche che veicolo ho” (verb. int. 6 aprile 2006, pag. 4). Una versione questa assolutamente incredibile, ritenuto che CIVI 3 ha sempre dichiarato che, a far tempo dalla fine della convivenza “non ha mai chiesto altro che venir lasciata in pace” (v. scritto 14 settembre 1998, doc. 2F). Al processo l'accusato ha precisato vi son in circolazione molte vetture simili alle sua. È vero. Si tratta comunque di un'ulteriore coincidenza indiziaria.
15. L’ultimo indizio analizzato è quello riferito alla società __________ di __________. Questa società, la cui ragione sociale compare sulla “super offerta speciale” di cui al doc. 6, sarebbe però la stessa che lo avrebbe personalmente importunato con delle molestie telefoniche. Al Procuratore Pubblico, giustamente, sembrava anomalo che questa società, che si occupano effettivamente di tele-marketing (doc. 18) in un primo momento telefonato all’istante l’8 novembre e il 1 dicembre 2004 (v. scritto Swisscom del 3 dicembre 2004 annesso al doc. 15) per poi comparire (ancora) sul doc. 6 inviato alle parti lese.
Comunque anche in questa circostanza l’accusato ha risposto in maniera assolutamente non convincente: come detto, é molto probabile che la __________ abbia telefonato a ACCU 1 per delle promozioni e che quindi lui trovi anomala una chiamata entrante da parte di questa persona giuridica. È però altrettanto probabile che l’accusato avendo già sentito il nome di tale società, abbia riportato la sua ragione sociale nello scritto ingiurioso. Egli ha comunque affermato: “durante un’estate delle telefonate anonime ricevute a casa ne ho parlato con un amico. Avevo le finestre aperte ed è quindi possibile che qualcuno abbia sentito quanto ci andavamo dicendo” (verb. int. 6 aprile 2006, pag. 6). Secondo l’accusato quindi, l’autore del volantino di cui al doc. 6 avrebbe preso spunto da una discussione di __________, origliando dalle finestre sotto casa sua: una teoria questa assolutamente inverosimile.
Successivamente ha asserito che “le sue utenze telefoniche sono le medesime da vent’anni” ed “è quindi possibile che CIVI 3, quando viveva con me a __________ …abbia interpellato delle ditte che forniscono o pubblicizzano dei metodi per dimagrire. È possibile che una di queste ditte sia proprio la __________ di __________ che mi ha ancora chiamato a casa, pensando che CIVI 3 viveva ancora lì". Detta versione è però contrastata dal fatto (incontrovertibile) che la società citata è stata fondata nell’anno 2000, quindi dopo la partenza di CIVI 3 da __________: ciò denota comunque l’assoluta inattendibilità delle versioni addotte dall’accusato.
16. Secondo l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia, chi, comunicando con un terzo, sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale accusa o un tale sospetto. Il reato di calunnia si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l’autore sa di dire cosa non vera (cfr. Riklin, Basler Kommentar StGB II, ad art. 173 CP, n. 4; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, pag. 324 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 1 ad art. 174 CP). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita, ma secondo un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (Riklin, StGB II, ad art. 173 ss. CP, n. 23 segg.).
Fatte queste premesse appare chiaro ed inequivocabile che distribuire biglietti stampati mediante i quali venivano proposte, tramite l’indicazione di utenze telefoniche fisse, disinibite pratiche sessuali (scambi di coppia, sesso orale e orge) con i nominativi delle parti lese costituisce reato di calunnia, ritenuto che i passanti, fra cui il teste __________, hanno potuto raccogliere e leggere i foglietti abbandonati, risalendo a loro attraverso i numeri telefonici indicati e ritenuto che quanto scritto era una falsità.
17. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Oggetto della protezione di cui alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CP) ed alla calunnia (art. 174 CP) è l’onore di una persona. Il bene protetto è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Corboz, op. cit., n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).
Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 126, pag. 154 e n. 24 ad art. 177, pag. 583).
È chiaro che con i due disegni ingiuriosi agli atti, in quanto raffiguranti un essere con le corna e due zampe da animale intento a raccogliere spermatozoi e a bere liquido seminale nonché ad urinare e defecare, costituisce grave ingiuria. Pure evidente che i sette fogli A4 anonimi con stampate le seguenti ingiuriose frasi:“__________ andicappati siete tutti nella merda più profonda …”; “Hei __________ andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo neppure iniziato coi danni vi siete indebitati per __________ € ora siete tutti nei guai __________ andicappati bastardi porci a voi la galera non basta (…)”;“(…) Super-offerta speciale !! (…) Compresse effervescenti concentrate per Donne Esasperate / Limitate / Irrecuperabili dalla nascita (…) Cura-Elimina le identificate rare ma GRAVI Malattie tipo: Limitazioni di ogni genere chiamate __________ o __________ o __________ – (…)”; Non avreste mai dovuto ne rubare ne mentire (…) bastarda (…);“__________”; “Buon appetito alle vacche (…)” adempiono perfettamente ai requisiti di cui sopra.
18. Per l’art. 179septies CP chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa. L’utilizzo è considerato abusivo quando traspare che l’autore non intende veramente comunicare delle informazioni o dei pensieri, ma utilizza piuttosto tale metodo di contatto con lo scopo di importunare o intimorire la persona contattata; la nozione di abuso soggiace all’apprezzamento del giudice (DTF 121 IV 137; Corboz, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 179septies CP). I casi tipici sono costituiti dalle telefonate notturne, dalle telefonate ripetute come pure dalle chiamate inutili o senza alcun messaggio (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP con vari riferimenti). La malizia è data quando l’autore commette il fatto poiché il danno o il malessere che provoca gli procura soddisfazione (cfr. DTF 121 IV 136), mentre l’atto è commesso per celia allorquando l’autore agisce sconsideratamente, per commettere una bravata o senza scrupoli, con lo scopo di soddisfare un capriccio momentaneo (Ins/Wyder, Basler Kommentar, StGB II, n. 9 e seg. ad art. 179septies CP).
ACCU 1 ha ammesso di avere, a __________ nel periodo 30.07.2005/09.08.2005, ripetutamente abusato di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni. L'istruttoria ha dimostrato che non aveva nessun valido motivo per farlo se non per inquietare i coniugi __________, selezionando in 13 occasioni e anche di notte l’utenza telefonica fissa __________ in uso alle citate parti civili; deve pertanto essere condannato anche per questo reato.
19. L’art. 180 CP punisce, su querela di parte, con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. Elementi oggettivi costitutivi della fattispecie sono l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità tra i due.
E’ considerata minaccia grave ai sensi della norma penale in questione quella
che è oggettivamente atta a suscitare in colui che è stato preso di mira il
timore di un pregiudizio per sé o per persone a lui vicine, la cui realizzazione
appare dipendente dalla volontà del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è
però necessario che quest’ultimo abbia effettivamente la possibilità
d’influenzare la realizzazione di quanto da lui paventato. Nemmeno richiesto è
che l’atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi. La gravità
dell’intimidazione deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di
criteri generici e non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un
simile esame deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali
i fatti si sono svolti. Affinché si possa giungere ad una condanna ex art. 180
CP è necessario che la minaccia in questione abbia effettivamente incusso
timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che questa abbia preso coscienza
di esser stata minacciata, ma occorre che essa sia stata realmente allarmata.
I due fogli A4, anonimi, con stampate le seguenti frasi “__________andicappati" (senza h), "siete tutti nella merda più profonda. L’artefice sarà fatta a pezzi”; “Hei __________ andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo neppure iniziato coi danni vi siete indebitati per __________ € ora siete tutti nei guai __________ andicappati bastardi porci a voi la galera non basta. La vera guerra comincia solo ora. Bastardi capitolerete tutti. __________”; costituiscono senz’altro il reato di minaccia, in considerazione della particolare situazione famigliare, della loro figlia che aveva loro raccontato il suo particolare vissuto e del fatto che l’autore aveva già inviato numerosi altri scritti che lasciavano chiaramente che intendeva andare oltre. Nel caso specifico è indubbio quindi che gli stessi siano oggettivamente idonei a spaventare i destinatari, apparsi concretamente intimoriti. Per il resto va osservato che essendo, l’evento preannunciato, cioè l’eliminazione fisica di tutta la famiglia della parte civile, illecito, deve essere considerata tale anche la minaccia (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, pag. 645). Trattandosi di azioni separate e distinte, i reati di calunnia, ingiuria e minaccia entrano in concorrenza.
20. Secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. a Larm è punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. L’art. 19 LARM prevede inoltre che è vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché modificare armi in armi soggette a divieto (art. 5 cpv. 1). A norma di legge i silenziatori sono considerati accessori di armi (art. 4 cpv. 2 lett. a) Larm).
ACCU 1 per sua stessa ammissione ha fabbricato, senza diritto, a titolo non professionale, nel corso dell’anno 2001, un accessorio di un’arma, segnatamente un silenziatore e ciò per comodamente poter sparare nel suo magazzino senza essere sentito dai vicini e passanti, ciò che costituisce un indubbio reato.
Per quanto attiene invece alla pistola Beretta e alla relative munizioni, ancorché regolarmente acquistate da ACCU 1, va osservato che non possono in questa sede essere restituite. Al dibattimento l’accusato ha infatti dichiarato che ultilizzava quell’arma sparando nel suo magazzino di __________ e di avere costruito il silenziatore “per non disturbare i passanti e gli utenti del nuovo distributore __________ vicino”. Arma e proiettili devono per questi motivi essere trasmessi alla competente Autorità cantonale per le necessarie valutazioni in merito.
21. Secondo l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Nella seconda metà dell’anno 2004.
ACCU 1 ha consumato un quantitativo non determinato di marijuana, ma almeno 60 grammi; senza essere autorizzato, ha detenuto per il suo consumo personale 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana, sostanza sequestrata dalla Polizia cantonale presso il suo domicilio. Detto agire costituisce reato.
22. Devono per finire essere riconosciute le pretese civili avanzate dalle vittime il 27 e il 28 marzo 2007. Per quanto attiene al torto morale, va osservato che gli importi fatti valere sono assai esigui, rispetto alle sofferenze patite a seguito delle ripetute azioni messe in atto dall’accusato. Pure riconosciute devono essere le spese di patrocinio, ritenuto che l’assidua reticenza dell’accusato durante gli interrogatori, la particolarità e la gravità degli argomenti toccati dallo stesso, imponevano alle parti di doversi difendere tramite un professionista. Le note d’onorario esposte appaiono per il resto perfettamente congrue rispetto al lavoro svolto e alla difficoltà della delicata pratica.
23. L’accusato non ha comprovato la propria situazione finanziaria. Al dibattimento ha dichiarato di non percepire alcunché, circostanza anche questa del tutto non credibile ritenuto che, non ha esecuzioni a carico, vive in un appartamento la cui pigione supera i fr. 2'000.-- mensili ed ha un dipendente apprendista presso la sua ditta di lattoniere. Si deve quindi procedere d’ufficio per la determinazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere ispirandosi, come di rito, al metodo Sollberger, tenuto conto dell’ultima notifica di tassazione agli atti di causa e del fatto che l’accusato non ha persone a carico.
visti gli art.174 cifra 1 CP, art. 177 CP, art. 179 septies CP, art. 180 cpv. 1 CP, art.
33 Larm (combinato con gli artt. 19 cpv. 1 e 4 cpv. 2 lett. a Larm) e art. 19a
LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
richiamati richiamati gli art. 41 cifra 1 CP, art. 50 cpv. 2 CP e art. 58 CP;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di calunnia, art. 174 cifra 1 CP, ingiuria, art. 177 CP, abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CP, minaccia, art. 180 CP, infrazione alla LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2192/2006 del 19 giugno 2006.
condanna ACCU 1
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 3'000.-- (tremila);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.-- (duemila);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 3 dell'importo di fr.
500.-a titolo di torto morale e fr. 8'701.30 per spese di patrocinio per sé e per
suo padre. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 3
è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al versamento alla parte civile CIVI 4 dell'importo di fr.
500.-a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile
CIVI 4 è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b
CPPT).
5. Al versamento alla parte civile CIVI 6 dell'importo di fr. 300.- a titolo
di torto morale e di fr. 3'742.20 per spese di patrocinio per sé e per sua figlia
__________. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 6 è rinviata al
competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
6. Al versamento alla parte civile CIVI 7 dell'importo di fr.
500.-a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile
CIVI 7 è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv.
1 lett. b CPPT).
7. Per ogni eventuale pretesa le parti civili CIVI 1 e CIVI 2
sono riviate al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
8. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'800.--.
ordina la confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38
grammi di marijuana sequestrati l’11.08.2005 – Reperto SAD 3186/2005;
ordina la confisca e la distruzione del silenziatore, indicato nel verbale di sequestro
del 11.08.2005 come oggetto artigianale nastrato di nero (art. 58 CPS);
ordina la trasmissione di tutto il rimanente materiale sequestrato, pistola, munizioni e
altri accessori all’Ufficio permessi e passaporti,
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'000.-- multa
fr. 1'200.-- tassa di giustizia
fr. 600.-- spese giudiziarie
fr. 3'800.-- totale