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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.05.2006 10.2006.220

23 mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·345 mots·~2 min·2

Résumé

opposizione tardiva.

Texte intégral

Incarto n. 10.2006.220 DA 726/2006

Bellinzona 23 maggio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1  

siccome

ritenuto colpevole di            contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

fatti avvenuti                       dal gennaio 2003 sino al 2 gennaio 2006 in Ticino;

reato previsto                      dall'art. 19a LStup;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 726/2006 di data  27 febbraio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento).

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 2 maggio 2006 dall'accusato;

considerato                     che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                       che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________, via __________ – il 27 febbraio 2006 (cfr. timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);

                                       che tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 7 marzo 2006;

                                       che l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 2 maggio 2006 e spedita per raccomandata il 5 maggio successivo, risulta dunque tardiva;

                                       che data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;

per questi motivi,               visti gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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