Incarto n. 10.2006.220 DA 726/2006
Bellinzona 23 maggio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
fatti avvenuti dal gennaio 2003 sino al 2 gennaio 2006 in Ticino;
reato previsto dall'art. 19a LStup;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA 726/2006 di data 27 febbraio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta in data 2 maggio 2006 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________, via __________ – il 27 febbraio 2006 (cfr. timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);
che tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 7 marzo 2006;
che l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 2 maggio 2006 e spedita per raccomandata il 5 maggio successivo, risulta dunque tardiva;
che data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.