CIVI 1
Incarto n. 10.2006.218 DA 1545/2006
Bellinzona 29 novembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Pietro Croce per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione,
per aver fraudolentemente ottenuto una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, e meglio per aver fatto rifornimento di carburante presso la CIVI 1 di __________, per un importo totale di fr. 41.-- senza pagare il relativo importo, adducendo che non era in possesso di denaro né di altre garanzie e che sarebbe passato il giorno seguente a saldare la pendenza;
fatti avvenuti a __________ il 16 ottobre 2005;
reato previsto dall’art. 150 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 aprile 2006 n. DA 1545/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di detenzione e di 3 (tre) mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5. Rinvia la parte civile CIVI 1 di __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 novembre 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 giorni e di 3 mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 150 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
conseguimento fraudolento di una prestazione, art. 150 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 16 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1545/2006 del 24 aprile 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di detenzione e di 3 (tre) mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale