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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.02.2007 10.2006.174

28 février 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,143 mots·~6 min·2

Résumé

Condurre un motoveicolo malgrado la revoca della licenza di condurre.

Texte intégral

Incarto n. 10.2006.174 DA 1379/2006

Bellinzona 28 febbraio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di        ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                        per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2005 per il periodo 20.02.2005 - 19.08.2006;

                                         fatti avvenuti a __________ ed in altre imprecisate date e località;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1379/2006 del che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da espiare.

                                        2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                         5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

                                        6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2006;

indetto                               il dibattimento in data 28 febbraio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo difensore; il Procuratore pubblico con lettera 20 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, DI 1, __________, il quale afferma preliminarmente di essere presente per assistere una persona da lui conosciuta da lunga data e che, oggi in aula come del resto già davanti all’agente della pubblica sicurezza, ha ammesso di aver commesso l’infrazione imputatagli dal Magistrato inquirente. Dopo essersi soffermato sugli sforzi intrapresi dall’imputato per preservare il suo posto di lavoro di carrozziere a __________ (implicante spostamenti giornalieri da __________ a __________), malgrado egli fosse stato colpito da un provvedimento di revoca della licenza di circolazione, e dopo aver precisato che il proprio cliente è stato, ingenuamente, vittima di informazioni fuorvianti sulla liceità dell’impiego del motorino con velocità bloccata fornitegli da un garagista, egli chiede che il proprio patrocinato venga tutt’al più condannato all’esecuzione di lavori di pubblica utilità, anche da prestare, e che non vengano revocati i benefici della sospensione condizionale concessi alla due precedenti condanne;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette al giudizio di questo giudice;

posti                                 a giudizio, con l’adesione delle parti, i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                        per avere, a __________ il 23.02.2006, ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2005 per il periodo 20.02.2005 - 19.08.2006?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena gli deve essere comminata?

                                 3.     In caso di pena privativa della libertà o di pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________?

                                 5.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________?

                                 6.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 7.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 35 segg., 39, 42 segg., 47 segg. e 106 CP; 41 cifra 1 e cifra 3 cpv. 2 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                        per avere, a __________ il 23.02.2006, ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2005 per il periodo 20.02.2005 - 19.08.2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  a un lavoro di pubblica utilità di 60 (sessanta) ore, da prestare;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità, la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

                                        2.  alla multa di fr. 300.00 (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                         3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).

Le parti                              sono state avvertite dal giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      700.00       totale

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