Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.12.2006 10.2006.128

5 décembre 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,420 mots·~7 min·5

Résumé

Non riversare alla Cassa di compensazione i contributi prelevati ai propri dipendenti; offendere l'onore con epiteti quali "mantenuta, scimmia, morta di fame"; incutere spavento a terze persone attraverso minacce verbali; afferrare fortemente un braccio a terze persone senza però cagionare un danno

Texte intégral

1. LESA 1 2. LESA 2 tutti patr.te da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.128/CEG DA 928/2006

Bellinzona 5 dicembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1. contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,

                                        per avere, a __________, a far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai propri dipendenti;

                                        reato previsto dall’art. 88 LAVS;

                                 2.     ingiuria,

                                        per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui: “mantenuta”, “morta di fame”, “scimmia”;

                                        reati previsti dall’art. 177 CP;

                                 3.     minaccia,

                                        per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, rivolgendosi ancora a LESA 2, affermando che “l’avrebbe messa sotto con la jeep”, ovvero usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad una persona;

                                        reato previsto dall’art. 180 cpv. 1 CP;

                                 4.     vie di fatto,

                                        per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, intenzionalmente preso per un braccio LESA 2 (recte: LESA 1) tentando di infilarle in bocca un telecomando, commesso vie di fatto senza tuttavia cagionarle un danno al corpo o alla salute;

                                        reato previsto dall’art. 126 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 928/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento) a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflittegli dal Ministero Pubblico il 2.2.2005 e il 31.10.2005.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 31.10.2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

4. Non prolunga né ammonisce l'accusato circa il periodo di cancellazione della multa pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 2.2.2005;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 marzo 2006;

indetto                               il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal difensore avv. DI 1, __________; il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 settembre 2006 ha rinunciato ad inter-venire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre il patrocinatore delle parti civili LESA 1 e LESA 2, avv. PR 1, __________, con lettera 30 novembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa e chiedendo la rifusione di fr. 572.45 per onorario e spese oltre fr. 200.—per torto morale;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede inizialmente il proscioglimento dal capo d’accusa di minaccia e da quello di vie di fatto. E’ ammessa la pronuncia di “scimmia”, che non costituisce tuttavia ingiuria e per di più va considerata nel contesto di tensione e provocazione per gli atteggiamenti di ostruzione della moglie; non sono stati proferiti altri epiteti né del resto la Signora LESA 2 ne riferisce.

                                        Peraltro le Signore LESA 2 e LESA 1 sono codenuncianti e non possono essere considerate come testi l’una dell’altra; il loro è un sostegno a specchio che non va protetto.

                                        Per quanto attiene il reato in materia LAVS si ammette quanto imputato nel DAC, anche se il fatto che la moglie abbia estromesso di fatto l’accusato dalla gestione della società, gli ha impedito di accedere ad ogni documentazione e quindi di far fronte ai propri doveri.

                                        In conclusione, la multa, per il solo reato LAVS, va sensibilmente ridotta e non deve esservi prolungamento della sospensione condizionale alla pena di 90 giorni; le pretese di parte civile vanno respinte;

sentito                               per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, per avere, a __________, a far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai propri dipendenti?

                              1.2.     ingiuria, per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui: “mantenuta”, “morta di fame”, “scimmia”?

                           1.2.1.     Può essere applicato l’art. 177 cpv. 2 o 3 CP?

                              1.3.     minaccia, per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, rivolgendosi a LESA 2, affermando che “l’avrebbe messa sotto con la jeep”, ovvero usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad una persona?

                              1.4.     vie di fatto, per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, intenzionalmente preso per un braccio LESA 1 tentando di infilarle in bocca un telecomando, commesso vie di fatto senza tuttavia cagionarle un danno al corpo o alla salute?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il 31.10.2005?

                              3.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

                                 4.     Quid circa il periodo di cancellazione della multa decretata dal Ministero Pubblico il 2.2.2005?

                                 5.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 6.     Devono essere riconosciute le pretese delle parti civili e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 7.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126, 177 cpv. 1 e 2 CP; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2.1., negativamente ai quesiti posti sub 1.3., 1.4., 3. e 5.; come segue ai quesiti posti sub 1.2., 2., 3.1., 4., 6. e 7.;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 88 LAVS) per avere, a __________, a far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai propri dipendenti;

ingiuria (art. 177 CP), per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi confronti l’epiteto di “scimmia”;

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.— (duecento);

2.     al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie fr. 250.-- per complessivi fr. 400.--  (quattrocento);

manda esente da pena    ACCU 1 per quanto attiene l’ingiuria “scimmia” in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 31.10.2005, ma l’ammonisce formalmente;

non prolunga

né ammonisce                 l'accusato circa il periodo di cancellazione della multa pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 2.2.2005;

dispone                            che non vi sia iscrizione a casellario giudiziale;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie                       ACCU 1 dalle accuse di ingiuria in relazione alle espressioni “mantenuta” e “morta di fame”, rispettivamente dalle accuse di minaccia e di vie di fatto;

rinvia                               la parte civile per le proprie pretese al competente foro civile;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

             Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Cassa cantonale compensazione AVS, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      600.--         totale

10.2006.128 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.12.2006 10.2006.128 — Swissrulings