Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.07.2006 10.2006.105

18 juillet 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·668 mots·~3 min·2

Résumé

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.38 - max 1.63 grammi/oo)

Texte intégral

Incarto n. 10.2006.105 DA 781/2006

Bellinzona 18 luglio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.38 - max. 1.63 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ il 24 dicembre 2005;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa del 27 febbraio 2006 n. DA 781/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 18 luglio 2006, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale , tenuto conto delle circostanze specifiche, chiede un’adeguata riduzione della pena detentiva, della sanzione pecuniaria e del periodo di prova ;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 24 dicembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 781/2006 del 27 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       800.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1450.00       totale

10.2006.105 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.07.2006 10.2006.105 — Swissrulings