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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.05.2005 10.2005.76

10 mai 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·616 mots·~3 min·2

Résumé

zia che non porta i nipoti in affidamento agli incontri stabiliti dalla CTR per l'esercizio del diritto di visita della madre

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.76 DA 320/2005

Bellinzona 10 maggio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per avere, a Lugano, nel periodo (dal) 20 ottobre 2004 al 10 novembre 2004, intenzionalmente omesso di ottemperare alla decisione di data 6 ottobre 2004 della Commissione tutoria regionale __________, intimatale con la comminatoria di cui all’art. 292 CPS, mediante la quale le veniva ordinato di dar seguito alla decisione di data 21 giugno 2004 di accompagnare ogni due settimane presso la __________ i nipoti affinché la madre potesse esercitare il suo diritto di visita;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 292 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 320/2005 di data 27 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 10 maggio 2005, al quale ha partecipato l’imputata, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               da l'accusata, la quale chiede il proscioglimento per non aver commesso il fatto: lei era infatti intenzionata ad accompagnare i bambini, ma questi soffrono per gli incontri e vi si oppongono. Inoltre sia lei che i bambini erano ammalati nelle date previste per gli incontri;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 320/2005 del 27 gennaio 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

                                        per i fatti compiuti a Lugano in data 10 novembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 320/2005 del 27 gennaio 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        , (per conoscenza).

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.00       multa

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      150.00       totale

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