CIVI 1
Incarto n. 10.2005.70 DA 515/2005
Bellinzona, 9 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con il segretario Curzio Andreoli per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per avere, a partire dal mese di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di socio e gerente della società “__________Sagl” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il 2003 per un importo complessivo sottratto di fr. 7'984.50;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 no. DA __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per il periodo di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile Ufficio imposte alla fonte dell'importo di fr. 7'984.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15/17 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al quale ha partecipato il difensore dell’accusato, avv. DI 1, Lugano, mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata intimata il 13 maggio 2005, non è comparso, e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa. La parte civile, Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, non si è presentata.
Proceduto pertanto nelle forme contumaciali, nel senso che, in concreto, si giudica in base alle risultanze degli atti (cfr. art. 277 cpv. 1 CPP);
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore dell’accusato, avvDI 1, Lugano, il quale richiama d’entrata il decreto di non luogo a procedere del Sostituto Procuratore pubblico Borelli di data 26 marzo 2004 relativo ad una presunta appropriazione indebita d’imposta alla fonte concernente l’anno 2002. Le considerazioni in esso contenute devono valere a fortiori per il caso oggi in esame ed impongono il proscioglimento dell’accusato. Al momento del fallimento della __________ Sagl vi era una liquidità accertata di fr. 80'000.-. L’importo è di gran lunga superiore a quanto dovuto a titolo di imposte alla fonte. Ne consegue che il debitore era in grado di pagare. Quale substrato si deve inoltre considerare la liquidità ancora recuperata nell’ambito della procedura fallimentare ed i debitori della società che potevano e dovevano pagare ma che non l’hanno fatto approfittando della dichiarazione di fallimento della ditta diretta dal signor ACCU 1. Pure dall’elenco dei crediti posti in cessione e risultanti dall’avviso d’incanto del 24 settembre 2004 (doc. dib. 2) risulta una somma di gran lunga superiore (ca fr. 50'000.-) a quanto dovuto all’Ufficio imposte alla fonte. Oltre quanto precede rileva la nullità del decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 no. DA 515/2005 in quanto, per quel che concerne la delimitazione temporale del reato, è erroneamente indicato il periodo a partire dal 2004. Ciò risulta impossibile in quanto la __________ Sagl è stata dichiarata in fallimento il 17 dicembre 2003 e, di conseguenza, a far tempo da quella data il signor ACCU 1 ha perso ogni potere di disposizione sui beni della società così come la facoltà di onorare il dovuto a livello contributivo. Il montante scoperto di fr. 7'984.50 si riferisce con ogni probabilità al primo semestre del 2003. Osserva poi come la Legge tributaria non sancisce un obbligo di versare i montanti trattenuti dagli stipendi dei lavoratori soggetti alla regolamentazione bensì impone di non utilizzare le trattenute per scopi diversi. Dai documenti contabili agli atti risulta inoltre che la __________ Sagl doveva incassare un importo di fr. 450'000 circa. Il signor ACCU 1, socio e gerente, poteva dunque legittimamente ritenere possibile un incasso dell’ordine di almeno fr. 200'000.-. In sostanza, l’accusato non ha avuto alcuna intenzione di non saldare il debito contributivo e nemmeno ha destinato le somme trattenute ad altri scopi. Risulta pure chiaro che dalla dichiarazione del fallimento della ditta il potere decisionale circa l’impiego dei mezzi societari è stato trasferito all’amministrazione del fallimento. Ne consegue che il signor __________ deve essere prosciolto dal reato imputatogli con protesta di spese e ripetibili.
Posti a giudizio, con il consenso del patrocinatore dell’imputato, i seguenti quesiti:
In ordine:
1. Il decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 n. DA __________ del Procuratore pubblico Mario Branda deve essere giudicato siccome nullo?
Nel merito:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT;
per avere, a partire dal mese di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di socio e gerente della società “__________Sagl” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il 2003 per un importo complessivo sottratto di fr. 7'984.50?
2. In caso di risposta affermativa, quale pena deve essere comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà, deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. L’accusato deve essere condannato al pagamento all’Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, dell’importo di fr. 7'984.50, a titolo di risarcimento?
6. In caso di proscioglimento, all’accusato devono essere riconosciute delle ripetibili?
7. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti e esaminati gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico dipendenti dal DA __________; quelli assunti d’ufficio prima del dibattimento ad opera del giudice; nonché quelli prodotti dal difensore dell’imputato;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 270 segg. LT, 9 cpv. 2, 18, 36, 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n. 1 in ordine e, nel merito, affermativamente ai quesiti n. 1e3e negativamente ai quesiti n. 4 e 5, ritenuto superato il quesito n. 6;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per avere in qualità di socio-gerente della __________ Sagl, __________, omesso di riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, l’importo di fr. 7'984.50, dedotto dagli stipendi dei dipendenti della società __________ Sagl, __________, a titolo d’imposte alla fonte per l’anno 2003, destinandolo ad altri scopi;
e condanna Davide ACCU 1:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).
Dichiara irricevibile la pretesa dell’Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, e la rinvia alla competente autorità.
Non ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.
Le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato in contumacia è stato avvertito della sua facoltà di presentare, nel termine di 6 mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio e che il giudizio contumaciale di condanna diventa definitivo dopo 6 mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le spese e per i risarcimenti il presente giudizio è immediatamente esecutivo (cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 Villa Luganese:
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale