CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.601 DA 4597/2005
Bellinzona 24 maggio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, nel corso di una lite, causato a CIVI 1 la frattura del mignolo della mano sinistra e varie contusioni, come da certificato medico 6.11.2005 del Pronto soccorso dell’__________, agli atti;
minaccia,
per avere, nel corso della lite di cui al punto precedente, minacciato con parole l’incolumità fisica di CIVI 1;
fatti avvenuti a __________, zona "__________", in data __________;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 180 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 66 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 5 dicembre 2005 n. 4597/2005 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).
Viste le opposizioni al decreto d’accusa interposte dall’accusato e dalla parte civile di data 14 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005;
indetto il dibattimento il 24 maggio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, la parte civile e il difensore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
visionata la registrazione VHS di cui al doc. 1;
appurato che il termine per interporre opposizione al DA da parte dell’accusato è stato rispettato e
considerato che, comunque, stante il mantenimento dell’opposizione della parte civile, il dibattimento è da considerarsi validamente indetto e giustificato;
che i fatti di cui al presente procedimento potrebbero avere una connotazione diversa rispetto a quella prospettata nel DA;
sentita la parte civile;
sentito il patrocinatore di parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 lesioni semplici?
1.2 vie di fatto?
1.3 minaccia?
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?
4. Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra, 126 , 177 cpv. 3 e 180 cpv. 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 e come segue ai quesiti 4 e 5;
proscioglie ACCU 1
dall’ accusa di minaccia, di lesioni semplici e di vie di fatto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale