1. LESA 1 2. LESA 2
Incarto n. 10.2005.60/bep DA 322/2005
Bellinzona 28 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1, Muralto)
prevenuta colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 - max. 1.84 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr;
fatti avvenuti a Locarno il 7.11.2004;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Fiat targata __________ della __________ Sagl, ivi regolarmente posteggiata;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a Locarno il 7.11.2004;
3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
fatti avvenuti a Locarno il 7.11.2004;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 322/2005 di data 31 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2005 dall'accusata;
rilevato che con lettera 21 aprile 2005 il difensore ha parzialmente ritirato l’opposizione, limitandola ai dispositivi n. 2 e 3, e ha comunicato di non partecipare al dibattimento per una questione di opportunità;
indetto il dibattimento 28 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusata e la parte lesa, mentre il Procuratore pubblico con scritto 21 aprile 2005 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se e per quale importo deve essere inflitta a ACCU 1 una multa oltre alla pena di 15 giorni di detenzione come pena per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 322/2005 del 31 gennaio 2005.
2. Sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 vLCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;
rispondendo ai quesiti posti;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
osserva che il dispositivo per il quale è stata ritirata l’opposizione, ossia la condanna di ACCU 1:
“1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.”
è esecutivo e il tempo di prova decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 31 gennaio 2005.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (6205),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale