CIVI 1
Incarto n. 10.2005.597 DA 4681/2005
Bellinzona 28 aprile 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di furto di poca entità, art. 139 e 172ter CP,
per avere, a __________ il __________,
per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai danni del negozio CIVI 1 diversi giocattoli per bambini per un importo complessivo di fr. 128.60
perseguita con decreto d’accusa del 5 dicembre 2005 n. DA 4681/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cfra 3 e 106 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 14 dicembre 2005;
indetto il dibattimento in data 28 aprile 2006, al quale l’accusata, dopo essersi giustificata, non ha partecipato con l’autorizzazione di questo giudice conformemente all’art. 229 CPP; il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, mentre la parte civile non si è presentata;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autrice colpevole di furto di lieve entità, art. 139 e 172ter CP,
per avere, a __________ il __________,
per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai danni del negozio CIVI 1 diversi giocattoli per bambini per un importo complessivo di fr. 128.60?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere comminata?
3. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 10 segg., 18, 139 e 172ter CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n. 1 e ritenuti superati tutti gli altri,
proscioglie ACCU 1,
dal reato di furto di lieve entità, art. 139 combinato con l’art. 172ter CPS,
e carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 100.-.
Le parti sono state avvertite da questo giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale