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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.03.2006 10.2005.573

8 mars 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·774 mots·~4 min·3

Résumé

Molestare sotto l'influsso di bevande alcooliche, percuotere con schiaffi sul viso e appropriarsi di due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.--

Texte intégral

1. LESA 1 2. CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.573 DA 4380/2005

Bellinzona 8 marzo 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DUF 1)  

prevenuto colpevole di 1.     molestie sessuali,

                                        per avere, a __________, in __________, sotto l’influsso di bevande alcooliche (1, 24 g/kg min. al momento del prelievo alle ore 23’00), molestato sessualmente LESA 1, mediante vie di fatto, toccandole le parti intime e, impudentemente mediante parole, facendole proposte esplicite ed insultandola con l’epiteto “troia”;

                                 2.     vie di fatto,

                                        per avere, nel corso della colluttazione che ha fatto seguito alle molestie sessuali descritte al punto 1 del presente decreto d’accusa, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, percosso LESA 1, dandole segnatamente schiaffi sul viso;

                                 3.    violazione di domicilio,

                                        per essersi indebitamente trattenuto, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al p.to 1. nell’appartamento di LESA 1, malgrado la sua ingiunzione a lasciare l’abitazione;

                                 4.     furto di poca entità,

                                         per avere, a __________, il __________, al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto, sottratto, ai danni del supermercato CIVI 1, due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.-, refurtiva recuperata e restituita alla parte civile;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 126 cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter CP, 186, 198 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. 4380/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                    2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005;

indetto                               il dibattimento 8 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e l’interprete;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale contesta unicamente il reato di vie di fatto, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta provato; per quanto attiene alla pena principale non si oppone alla proposta del Procuratore pubblico, mentre per quanto riguarda la pena accessoria chiede che la stessa venga sospesa condizionalmente;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                              1.1.     molestie sessuali

                              1.2.     vie di fatto

                              1.3.     violazione di domicilio

                              1.4.     furto di poca entità

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

                                 3.1.     in caso di risposta affermativa se questa pena può essere sospesa.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 55, 63, 64, 68, 126 cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter, 186, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di molestie sessuali, vie di fatto, violazione di domicilio e furto di poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4380/2005 del 21 novembre 2005.

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla pena di  40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

condanna                         ACCU 1 alla pena dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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