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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.05.2006 10.2005.554

16 mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·675 mots·~3 min·3

Résumé

velocità eccessiva nell'abitato (80 Km/h invece di 50 Km/h); in dubio pro reo

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.554 DA 4233/2005

Bellinzona 16 maggio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1  , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Suzuki targato __________ alla velocità di 80 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

                                        fatti avvenuti a __________ il 31 agosto 2005;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. DA 4233/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 700.-- (settecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 16 maggio 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento, rilevando come sia ampiamente dimostrato che la persona ripresa nella foto del radar non sia l’imputato. In effetti egli ha una Suzuki, mentre la moto della foto è una Yamaha; inoltre il suo casco è di marca __________ e non __________, la sua giacca da moto è completamente diversa da quella dell’individuo ripreso e, contrariamente a quest’ultimo, il prevenuto non porta occhiali da vista. Egli illustra infine come anche da un punto di vista temporale, uno scambio di persona sia più che verosimile, in una situazione frenetica come quella di un blocco radar;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4233/2005 del 14 novembre 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 4233/2005 del 14 novembre 2005;

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       180.00       testi      

                                        fr.                      180.00       totale

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