Incarto n. 10.2005.53 DA 292/2005
Bellinzona 1° luglio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lara Bittana per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione
per avere,
· a __________, presso il ristorante __________, dal __________ per una decina di giorni
· a __________ presso __________, dal __________ per circa 2/3 giorni
· a __________ presso __________ durante un imprecisato periodo tra fine ottobre __________/inizio novembre __________
· a __________ presso __________ dal __________ sino __________, nonché dal dal __________ al __________
infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia;
2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub. 1, svolto attività lucrativa abusiva, senza notificarsi e sprovvista del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art.i 5 e 8 LEsProst;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 292/2005 di data 22 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 1° luglio 2005, al quale sono comparsi il difensore e il Sost. Procuratore pubblico mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 marzo 2005 non è comparsa,
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
rettificati due errori di scrittura nel decreto di accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 63, 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art.i 5 e 8 LEsProst; 9 e segg, 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. esercizio illecito della prostituzione
1.2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico così come corretto oggi.
2. Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 292/2005 del 22 gennaio 2005 così come corretto oggi;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale