CIVI 1
Incarto n. 10.2005.528, 10.2006.226/CEG DA 3963/2005
Bellinzona 7 novembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole nel decreto d’accusa (“Strafbefehl”) n. __________ __________ del “Bezirksstatthalteramt __________” di:
1. opposizione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 vLCStr)
2. furto d’uso (art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr)
3. circolazione senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr)
per i fatti avvenuti a __________ __________ come esposti nel citato “Strafbefehl”;
perseguito con decreto d’accusa (“Strafbefehl”) n. __________ del __________ del “Bezirksstatthalteramt __________” che propone la condanna:
1. Alla pena di 40 giorni di detenzione da espiare.
2. Al pagamento delle tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 527.-- per complessivi fr. 777.-- (settecentosettantasette);
e
prevenuto colpevole nel decreto d’accusa n. 3963/2005 del 24 ottobre 2005 del AINQ 1 di:
1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
per avere, a __________, il __________, rifiutando di presentare i propri documenti di identità, non ottemperando all’ingiunzione data dagli agenti della Polizia comunale di lasciare l’abitazione di __________ presso la quale aveva creato scompiglio, minacciandoli dapprima con alcuni utensili da cucina indi brandendo una bottiglia costringendoli a reagire energicamente usando pure lo spray irritante, impedito con violenza e minaccia agli agenti della Polizia Comunale di __________ di compiere un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;
2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere, a __________, il __________, viaggiato sul torpedone della linea numero __________ della CIVI 1, privo di valido titolo di trasporto;
reati previsti dagli art. 285 cifra 1 CP rispettivamente 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3963/2005 del 24 ottobre 2005 del, , che propone la condanna:
1. alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 100.-- (cento) a titolo di risarcimento;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento),
ed inoltre non revoca e non prolunga il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di giorni 10 (dieci) di detenzione e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dall’accusato in data 26 settembre 2005 rispettivamente 7 novembre 2005;
indetto il dibattimento 7 novembre 2006, al quale sono comparsi la e il, , mentre l’accusato, benché regolarmente citato per mezzo raccomandata, non è comparso;
Preliminarmente l’avv. chiede il rinvio del dibattimento a seguito dell’assenza per malattia dell’accusato. Egli produce in merito un certificato medico dell’__________ Ospedale __________ di __________, datato __________ che certifica una malattia per 3 giorni a decorrere dalla data dell’attestazione. Inoltre produce il certificato del Pronto Soccorso per dolori alla zona lombosacrale. L’avv. DI 1 tiene a precisare di essersi incontrato questa mattina con l’accusato e di averlo riscontrato raffreddato e febbricitante.
Su richiesta del Giudice l’avv. DI 1 ha interpellato telefonicamente l’accusato, il quale gli ha confermato di non poter portarsi a __________ in data odierna causa malattia;
il Giudice, visto il certificato medico del __________, rilevato che lo stesso non attesta un impedimento a comparire in data odierna, considerato che le argomentazioni portate dal difensore, in relazione allo stato odierno del suo cliente non sono confortate da un’indispensabile attestazione medica, respinge la domanda di rinvio e dispone che si proceda nelle forme contumaciali sulla base dell’art. 277 CPP;
data lettura dei decreti d'accusa;
dato atto alle parti del recesso di querela da parte della CIVI 1 in merito alla contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico (art. 51 LTP);
sentiti l’accusa la quale chiede la conferma dei reati contenuti nello “Strafbefehl” così come del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, dando atto altresì del recesso di querela da parte della CIVI 1.
L’accusa rinuncia a postulare l’ammonimento formale in relazione alla pena di giorni 10 (dieci) di detenzione e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, in quanto il periodo di prova è già scaduto.
Sulla pena rileva come __________ sia stato in entrambi i casi iroso ed aggressivo e abbia tenuto poi un atteggiamento non collaborativi. E’ inoltre recidivo specifico in ambito di LCStr. Ciononostante non si oppone a che venga concessa la sospensione condizionale.
La pena proposta è di 70 giorni di detenzione (al momento della stesura del DAC del MP non erano niti i fatti di __________) con la sospensione condizionale per un periodo di 5 anni.
il difensore, il quale chiede che valga il principio in dubio pro reo per i fatti di __________. Il reato di contravvenzione alla LF sui trasporti pubblici è decaduto per recesso di querela a seguito di pagamento da parte dell’accusato dell’importo di fr. 100.--.
Egli chiede quindi il proscioglimento dai reati contenuti nel decreto basilese, ammettendo i fatti di __________, per i quali tuttavia l’accusato si è scusato.
La difesa chiede quindi una massiccia riduzione della pena proposta e del periodo di sospensione condizionale della pena;
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. opposizione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 vLCStr)?
1.2. furto d’uso (art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr)?
1.3. circolazione senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr)?
1.4. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP)?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.1. Può trovare applicazione l’art. 11 CP (responsabilità scemata) e se sì a quali reati?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Visti gli art. 285 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.4., 2., 3. e 4., negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., come segue al quesito posto sub 5;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3963/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
proscioglie con spese a carico del Cantone di __________, ACCU 1 dalle accuse di opposizione alla prova del sangue, furto d’uso e circolazione senza licenza di condurre;
dà atto alle parti del recesso di querela da parte della CIVI 1 in merito alla contravven-zione alla LF sul trasporto pubblico (art. 51 LTP);
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale