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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.03.2006 10.2005.521

3 mars 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·611 mots·~3 min·1

Résumé

consumo di cocaina.

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.521 DA 3940/2005

Bellinzona 3 marzo 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LS,

                                        per avere,

                                        a __________, fra il mese di marzo e il mese di aprile 2005,

                                        senza essere autorizzato, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 20 grammi di cocaina;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3940/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.       La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 25/28 ottobre e specificata il 5/8 novembre susseguente;

indetto                               il dibattimento in data 3 marzo 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ricorda di essersi prodigato, aiutandoli finanziariamente, per la ragazza e per la figlia di __________; a suo avviso, quest’ultimo lo avrebbe segnalato ingiustamente solo per motivi di gelosia, verosimilmente sospettandolo di aver delle particolari attenzioni nei confronti della sua amica. Sostiene altresì di non aver mai fatto uso né di sigarette, né di sostanze stupefacenti. Per il resto si rimette al giudizio del Giudice;

posti                                 a giudizio, con il consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1, , autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LS,

                                        per avere, a, fra il mese di marzo e il mese di aprile 2005,

                                        senza essere autorizzato, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 20 grammi di cocaina?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

                                 3.     In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 4.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup; 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posti no. 1 e ritenuti superati i quesiti no. 2 e 3;

proscioglie                       ACCU 1 , di, nato a, , dimorante a, , , ,

                                        dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS;

                                        e carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 250.00.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale

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