CIVI 1
Incarto n. 10.2005.500 DA 3678/2005
Bellinzona 7 febbraio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, nel corso dell’anno 2004, a __________, nella sua qualità di titolare dell’impresa di costruzioni _____________ Sagl e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2004 per un importo complessivo sottratto di fr. 22'426.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270 LTributaria;
perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3678/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non ritenendosi colpevole per quanto successo. Egli infatti ha preferito privilegiare il diritto al salario dei suoi dipendenti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,
per i fatti compiuti a __________ nel corso dell’anno 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al versamento alla parte civile __________, rappr. CIVI 1, dell’importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 totale