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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.02.2006 10.2005.500

7 février 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·592 mots·~3 min·1

Résumé

datore di lavoro impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta alla fonte di complessivi fr. 22'426.--

Texte intégral

CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.500 DA 3678/2005

Bellinzona 7 febbraio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

                                        per avere, nel corso dell’anno 2004, a __________, nella sua qualità di titolare dell’impresa di costruzioni _____________ Sagl e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2004 per un importo complessivo sottratto di fr. 22'426.--;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 270 LTributaria;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3678/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non ritenendosi colpevole per quanto successo. Egli infatti ha preferito privilegiare il diritto al salario dei suoi dipendenti;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,

                                        per i fatti compiuti a __________ nel corso dell’anno 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al versamento alla parte civile __________, rappr. CIVI 1, dell’importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

dispone                            che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                      200.00       totale

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