Incarto n. 10.2005.489 DA 3773/2005
Bellinzona 14 febbraio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato:
nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;
nel periodo tra il 1 ottobre 2002 e il 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 1 kg di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3773/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina la confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 14 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, dopo aver meglio precisato i fatti alla base della proposta di condanna, chiede di correggere di conseguenza il decreto d’accusa e postula una sensibile riduzione della multa, ritenuta la sua difficile situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del 10 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione delle 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere autorizzato:
nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;
nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
ordina la confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale