Incarto n. 10.2005.484 DA 823/2005
Bellinzona 10 novembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per avere infranto le prescrizioni cantonale sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
fatti avvenuti a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;
2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;
reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamato l’art. 5 Lesprost;
perseguita con decreto d’accusa n. 823/2005 di data 24 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. Non si percepiscono né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 10 novembre 2005, al quale l'accusata non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. esercizio illecito della prostituzione
1.2. contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di esercizio illecito della prostituzione e di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 823/2003 del 24 febbraio 2005.
carica le spese allo stato.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria: