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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.11.2005 10.2005.484

10 novembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·379 mots·~2 min·5

Résumé

svolgimento dell'attività di prostituta senza annunciarsi alla polizia cantonale e non essendo in possesso del permesso della Polizia degli stranieri

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.484 DA 823/2005

Bellinzona 10 novembre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di     1.  esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere infranto le prescrizioni cantonale sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

fatti avvenuti                       a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

                                    2.  contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti                       a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

reati previsti                       dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamato l’art. 5 Lesprost;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 823/2005 di data 24 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                       2. Non si percepiscono né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 10 novembre 2005, al quale l'accusata non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  esercizio illecito della prostituzione

                                        1.2.  contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle imputazioni di esercizio illecito della prostituzione e di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 823/2003 del 24 febbraio 2005.

carica                               le spese allo stato.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna    

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                La segretaria:

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