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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.04.2006 10.2005.480

4 avril 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,058 mots·~5 min·3

Résumé

ripetute lesioni semplici provocate con pugni e con la gamba del tavolo, diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia

Texte intégral

1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3    

Incarto n. 10.2005.480 DA 3687/2005

Bellinzona 4 aprile 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici (ripetute),

                                             per avere ripetutamente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 2, e meglio

·         a __________, in data 28 gennaio 2005, colpendola con la gamba del tavolo alle gambe, cagionatole le lesioni attestate nel certificato medico di data 1 febbraio 2005 del dr. med. __________, nonché

·         a __________, in data 18 aprile 2005, colpendola con dei pugni, cagionatole le lesioni attestate dal certificato medico di data 18 aprile 2005 __________;

                                        2.  diffamazione,

                                             per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 2 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lei reputazione, e meglio, a fine febbraio 2005, ad __________, riferendo a CIVI 3 e __________ che a sua moglie “è una puttana, ha rubato fr. 50'000.-- presso il ristorante __________ ad __________, dove lavora”;

                                        3.  ingiuria (ripetuta),

                                             per avere, a __________, in data 13 febbraio 2005, mediante scritti inviati a CIVI 2 tacciandola di “troia” nonché asserendo:

·         “quando è rimasta incinta in segreto .. ha ingerito una manciata di pillole per abortire bastardo”

·         “la tua è una denuncia falsa”

·         “tu vai dal dottore e gli paghi falsi papiri”

                                             offeso il di lei onore;

                                        4.  minaccia (ripetuta),

                                             per avere, a __________, in data 15 gennaio 2005. comunicando al telefono al minore.: “questa è casa CIVI 1? Sono ACCU 1, di questo a tuo padre, io l’ammazzo, di allontanarsi da mia moglie” incusso timore a CIVI 1 nonché a __________ presso __________, in data 30 marzo 2005, riferendo a CIVI 3 la seguente minaccia “ti ammazzo, scorrerà sangue”, incussole timore;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177, 180 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1, 66ter e 68 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 ottobre 2005 n. DA 3687/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        3.  Le parti civili CIVI 2, CIVI 1 e CIVI 3 sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b. CPP).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 4 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, le parti civili e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame delle parti civili;

sentita                               la parte civile CIVI 2, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;

sentita                               la parte civile CIVI 1, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto lo concerne;

sentita                               la parte civile CIVI 3, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da ogni capo d’imputazione per non aver commesso i fatti che gli vengono rimproverati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Ripetute lesioni semplici,

                                        1.2.  Diffamazione,

                                        1.3   Ripetuta ingiuria,

                                        1.4.  Ripetuta minaccia,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3687/2005 del 5 ottobre 2005?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 cifra 1, 66ter, 68, 123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS,

                                        2.  diffamazione, art. 173 CPS,

                                        3.  ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

                                        4.  ripetuta minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 28 gennaio 2005, ad __________ a fine febbraio 2005, a __________ il 13 febbraio 2005 ed a __________ il 15 gennaio 2005, nelle circostanze descritte ai punti nri. 1 primo paragrafo, 2, 3 e 4 del decreto di accusa n. DA 3687/2005 del 5 ottobre 2005;

e lo proscioglie                dall’accusa di lesioni semplici per l’episodio descritto al punto n. 1, secondo paragrafo, del suddetto decreto d’accusa;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

prende atto                      che nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      700.00       totale

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