1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3
Incarto n. 10.2005.480 DA 3687/2005
Bellinzona 4 aprile 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici (ripetute),
per avere ripetutamente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 2, e meglio
· a __________, in data 28 gennaio 2005, colpendola con la gamba del tavolo alle gambe, cagionatole le lesioni attestate nel certificato medico di data 1 febbraio 2005 del dr. med. __________, nonché
· a __________, in data 18 aprile 2005, colpendola con dei pugni, cagionatole le lesioni attestate dal certificato medico di data 18 aprile 2005 __________;
2. diffamazione,
per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 2 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lei reputazione, e meglio, a fine febbraio 2005, ad __________, riferendo a CIVI 3 e __________ che a sua moglie “è una puttana, ha rubato fr. 50'000.-- presso il ristorante __________ ad __________, dove lavora”;
3. ingiuria (ripetuta),
per avere, a __________, in data 13 febbraio 2005, mediante scritti inviati a CIVI 2 tacciandola di “troia” nonché asserendo:
· “quando è rimasta incinta in segreto .. ha ingerito una manciata di pillole per abortire bastardo”
· “la tua è una denuncia falsa”
· “tu vai dal dottore e gli paghi falsi papiri”
offeso il di lei onore;
4. minaccia (ripetuta),
per avere, a __________, in data 15 gennaio 2005. comunicando al telefono al minore.: “questa è casa CIVI 1? Sono ACCU 1, di questo a tuo padre, io l’ammazzo, di allontanarsi da mia moglie” incusso timore a CIVI 1 nonché a __________ presso __________, in data 30 marzo 2005, riferendo a CIVI 3 la seguente minaccia “ti ammazzo, scorrerà sangue”, incussole timore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177, 180 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1, 66ter e 68 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 5 ottobre 2005 n. DA 3687/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
3. Le parti civili CIVI 2, CIVI 1 e CIVI 3 sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b. CPP).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, le parti civili e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame delle parti civili;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto lo concerne;
sentita la parte civile CIVI 3, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da ogni capo d’imputazione per non aver commesso i fatti che gli vengono rimproverati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Ripetute lesioni semplici,
1.2. Diffamazione,
1.3 Ripetuta ingiuria,
1.4. Ripetuta minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3687/2005 del 5 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 66ter, 68, 123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS,
2. diffamazione, art. 173 CPS,
3. ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,
4. ripetuta minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 28 gennaio 2005, ad __________ a fine febbraio 2005, a __________ il 13 febbraio 2005 ed a __________ il 15 gennaio 2005, nelle circostanze descritte ai punti nri. 1 primo paragrafo, 2, 3 e 4 del decreto di accusa n. DA 3687/2005 del 5 ottobre 2005;
e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici per l’episodio descritto al punto n. 1, secondo paragrafo, del suddetto decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale